Abstract | Il governo proclama legge della Repubblica il decreto del Corpo legislativo relativo al metodo giudiziario civile, adottato come parte del codice civile uniforme per la Repubblica, e attivato non più tardi del giorno 1 gennaio 1805; sono abrogate, in quanto si trovino contrarie al nuovo metodo, tutte le disposizioni del diritto comune, leggi, statuti municipali, consuetudini e pratiche finora vigenti, sia generalmente per tutta la Repubblica, sia nei singoli paesi che ne formano parte:
- Titolo I, del processo giudiziario in genere (art. 1-36)
- Titolo II, del processo verbale sommario e sommarissimo (art. 37-65)
- Titolo III, del modo speciale di procedere in alcune cause di giudizio sommarissimo (art. 66-83)
- Titolo IV, del processo in genere (art. 84-106)
- Titolo V, dell'intimazione dei decreti e ordini giudiziali (art. 107-121)
- Titolo VI, dell'ufficio del conciliatore (art. 122-146)
- Titolo VII, della denunzia della lite (art. 147-150)
- Titolo VIII, della riconvenzione (art. 151-154)
- Titolo IX, della facoltà e dell'obbligazione di agire e difendersi in giudizio (art. 155-159)
- Titolo X, del processo provocatorio per diffamazione (art. 160-165)
- Titolo XI, della provocazione in causa di nuova opera (art. 166-170)
- Titolo XII, del processo in causa di rendimento di conti (art. 171-173)
- Titolo XIII, dell'arresto o sequestro personale, del sequestro reale e di altre cautele provvisionali (art. 174-212)
- Titolo XIV, della cessione dei beni e dei benefici annessi alla medesima (art. 213-222)
- Titolo XV, del processo edittale, ossia del concorso dei creditori (art. 223-298)
- Titolo XVI, del patto pregiudiziale e del salvacondotto (art. 299-313)
- Titolo XVII, della prova in genere (art. 314-317)
- Titolo XVIII, della prova per confessione (art. 318-320)
- Titolo XIX, della prova per mezzo di documenti (art. 321-342)
- Titolo XX, della prova ordinaria per testimoni (art. 343-381)
- Titolo XXI, della prova sommaria per testimoni dei quali siano state prodotte in giudizio le attestazioni scritte (art. 382-386)
- Titolo XXII, della prova a perpetua memoria (art. 387-395)
- Titolo XXIII, della prova con il mezzo di periti (art. 396-422)
- Titolo XXIV, del giuramento decisorio (art. 423-434)
- Titolo XXV, del giuramento suppletorio e purgatorio (art. 435-437)
- Titolo XXVI, del giuramento estimatorio della lite (art. 438-440)
- Titolo XXVII, del giuramento di denunzia o manifestazione (art. 441-442)
- Titolo XXVIII, dei giuramenti in genere (art. 443-461)
- Titolo XXIX, della conchiusione in causa, coordinazione degli atti e inrotulazione (art. 462-474)
- Titolo XXX, delle allegazioni e delle informazioni vocali (art. 475-496)
- Titolo XXXI, delle sentenze e decreti di prima istanza (art. 497-505)
- Titolo XXXII, delle appellazioni e dei ricorsi in via di gravame ai tribunali di appello e di revisione e loro sentenze o decreti (art. 506-549)
- Titolo XXXIII, delle conciliazioni e transazioni (art. 550-555)
- Titolo XXXIV, dei compromessi, delle sentenze, degli arbitrii e delle transazioni mediante compromesso (art. 556-576)
- Titolo XXXV, del metodo di procedere in via esecutiva (art. 577-583)
- Titolo XXXVI, dell'esecuzione (art. 584-679)
- Titolo XXXVII, della restituzione in intiero (art. 680-693)
- Titolo XXXVIII, delle ferie (art. 694-698)
- Titolo XXXIX, delle spese giudiziali (art. 699-715)
- Titolo XL, dei patrocinatori e avvocati (art. 716-747)
- Titolo XLI, della concorrenza delle due azioni, civile e criminale (art. 748-764)
|