legge 27 marzo 1804

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàG. G. Marogna Presidente (dispone); Melzi Vice-Presidente (ordina)
Titolo"Legge sulle Strade"
DateMilano, 27 marzo 1804
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi della Repubblica italiana. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 aprile 1804. Anno III, Milano, Dalla reale stamperia, 1804[1804]
MaterieAcque, strade e trasporti
Abstract

Il governo proclama legge della Repubblica il decreto del Corpo legislativo relativo al metodo giudiziario civile, adottato come parte del codice civile uniforme per la Repubblica, e attivato non più tardi del giorno 1 gennaio 1805; sono abrogate, in quanto si trovino contrarie al nuovo metodo, tutte le disposizioni del diritto comune, leggi, statuti municipali, consuetudini e pratiche finora vigenti, sia generalmente per tutta la Repubblica, sia nei singoli paesi che ne formano parte:

  • Titolo I, del processo giudiziario in genere (art. 1-36)
  • Titolo II, del processo verbale sommario e sommarissimo (art. 37-65)
  • Titolo III, del modo speciale di procedere in alcune cause di giudizio sommarissimo (art. 66-83)
  • Titolo IV, del processo in genere (art. 84-106)
  • Titolo V, dell'intimazione dei decreti e ordini giudiziali (art. 107-121)
  • Titolo VI, dell'ufficio del conciliatore (art. 122-146)
  • Titolo VII, della denunzia della lite (art. 147-150)
  • Titolo VIII, della riconvenzione (art. 151-154)
  • Titolo IX, della facoltà e dell'obbligazione di agire e difendersi in giudizio (art. 155-159)
  • Titolo X, del processo provocatorio per diffamazione (art. 160-165)
  • Titolo XI, della provocazione in causa di nuova opera (art. 166-170)
  • Titolo XII, del processo in causa di rendimento di conti (art. 171-173)
  • Titolo XIII, dell'arresto o sequestro personale, del sequestro reale e di altre cautele provvisionali (art. 174-212)
  • Titolo XIV, della cessione dei beni e dei benefici annessi alla medesima (art. 213-222)
  • Titolo XV, del processo edittale, ossia del concorso dei creditori (art. 223-298)
  • Titolo XVI, del patto pregiudiziale e del salvacondotto (art. 299-313)
  • Titolo XVII, della prova in genere (art. 314-317)
  • Titolo XVIII, della prova per confessione (art. 318-320)
  • Titolo XIX, della prova per mezzo di documenti (art. 321-342)
  • Titolo XX, della prova ordinaria per testimoni (art. 343-381)
  • Titolo XXI, della prova sommaria per testimoni dei quali siano state prodotte in giudizio le attestazioni scritte (art. 382-386)
  • Titolo XXII, della prova a perpetua memoria (art. 387-395)
  • Titolo XXIII, della prova con il mezzo di periti (art. 396-422)
  • Titolo XXIV, del giuramento decisorio (art. 423-434)
  • Titolo XXV, del giuramento suppletorio e purgatorio (art. 435-437)
  • Titolo XXVI, del giuramento estimatorio della lite (art. 438-440)
  • Titolo XXVII, del giuramento di denunzia o manifestazione (art. 441-442)
  • Titolo XXVIII, dei giuramenti in genere (art. 443-461)
  • Titolo XXIX, della conchiusione in causa, coordinazione degli atti e inrotulazione (art. 462-474)
  • Titolo XXX, delle allegazioni e delle informazioni vocali (art. 475-496)
  • Titolo XXXI, delle sentenze e decreti di prima istanza (art. 497-505)
  • Titolo XXXII, delle appellazioni e dei ricorsi in via di gravame ai tribunali di appello e di revisione e loro sentenze o decreti (art. 506-549)
  • Titolo XXXIII, delle conciliazioni e transazioni (art. 550-555)
  • Titolo XXXIV, dei compromessi, delle sentenze, degli arbitrii e delle transazioni mediante compromesso (art. 556-576)
  • Titolo XXXV, del metodo di procedere in via esecutiva (art. 577-583)
  • Titolo XXXVI, dell'esecuzione (art. 584-679)
  • Titolo XXXVII, della restituzione in intiero (art. 680-693)
  • Titolo XXXVIII, delle ferie (art. 694-698)
  • Titolo XXXIX, delle spese giudiziali (art. 699-715)
  • Titolo XL, dei patrocinatori e avvocati (art. 716-747)
  • Titolo XLI, della concorrenza delle due azioni, civile e criminale (art. 748-764)