disposizioni 8 marzo 1805

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàIl Ministro delle Finanze, Prina (determina); Il Ministro dell'Interno, Felici (determina)
Titolo"Disposizioni relative alla cessione dei pedaggi ai Dipartimenti ed ai Comuni"
DateMilano, 8 marzo 1805
Fonti bibliograficheFoglio officiale del Regno d'Italia contenente i decreti, proclami, circolari ed avvisi riguardanti l'amministrazione.Pubblicati dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano, Dalla reale stamperia, 1805
MaterieAmministrazione periferica e locale
Abstract

I ministri dell'interno e delle finanze, visti gli articoli 38 e 40 della legge 27 marzo 1804 sulle strade, vista l'approvazione del governo con decreto 6 marzo 1805, ordinano che i regolatori e delegati di finanza trasmettano ai prefetti un elenco preciso dei pedaggi da cedersi ai dipartimenti e ai comuni; all'elenco devono essere unite le scritture d'affitto, le istruzioni agli esattori del pedaggio e le tariffe; il prefetto si deve premurare di convocare i deputati dell'Amministrazione dipartimentale e, con intervento del causidico notaio, cederà loro i diritti di pedaggio e le carte relative.