Abstract | Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, stabilisce per decreto il regolamento sulla polizia medica:
- Titolo I, della polizia medica
- Sezione I, delle autorità incaricate della polizia medica (art. 1-14)
- Sezione II, dell'abilitazione al libero esercizio nei vari rami dell'arte medica (art. 15-28)
- Sezione III, del regolare esercizio dei vari rami della medicina (art. 29-38)
- Titolo II, della pubblica sanità
- Sezione I, delle autorità incaricate della sanità continentale (art. 39)
- Sezione II, del magistrato centrale (art. 40-42)
- Sezione III, delle commissioni dipartimentali (art. 43-48)
- Sezione IV, delle deputazioni comunali (art. 49-50)
- Sezione V, delle autorità incaricate della sanità marittima (art. 51)
- Sezione VI, del magistrato di sanità marittima (art. 52-54)
- Sezione VII, delle commissioni di sanità marittima e dei deputati (art. 55-57)
- Sezione VIII, [istituzione di un consulente di professione medica per gli oggetti di sanità marittima] (art. 58)
- Sezione IX, della competente cognizione nei casi di contravvenzione o di gravame (art. 59-63)
- Sezione X, disposizioni generali per la cura della pubica sanità soprattutto nei casi straordinari (art. 64-81)
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