decreto 21 aprile 1807

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che autorizza i Giudici di pace a conoscere e giudicare la cause anche commerciali, osservato nella loro istruzione e decisione il titolo 25, libro II del Codice di procedura civile"
DateMilano, 21 aprile 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il regolamento organico della giustizia civile e punitiva 13 giugno 1806 e il codice di procedura civile, visto il decreto relativo ai tribunali di commercio 7 novembre 1806, sopra rapporto del ministro della giustizia del 18 e 31 marz0 1807, sentito il Consiglio di Stato, stabilisce i limiti della cause spettanti ai giudici di pace; stabilisce che per le cause sorte per i contratti stipulati in fiere o mercati, nei cantoni dove non risiede un tribunale di commercio o un tribunale civile restino ferme le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento organico; le appellazioni delle sentenze dei giudici di pace negli affari commerciali spetta ai tribunali di commercio o a quelli civili.