decreto 8 settembre 1807 d

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Codice di procedura penale"
DateMilano, 8 settembre 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo luglio al 30 settembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il terzo statuto costituzionale del regno d'Italia 5 giugno 1805, visto il regolamento organico della giustizia civile e punitiva 13 giugno 1806, considerando che all'epoca dell'attivazione dei giudici di pace, dei tribunali e delle corti è necessario stabilire il nuovo metodo uniforme con cui procedere nelle cause di polizia correzionale e d'alto crimine, secondo le norme prescritte dagli articoli 51-54 del terzo statuto e nel relativo regolamento organico suddetto, sopra rapporto del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, decreta l'approvazione del codice di procedura penale, annesso al decreto:

  • Titolo preliminare (art. 1-21)
  • Libro I, della polizia giudiziaria
    • Disposizioni generali (art. 22-38)
    • Parte I, delle informazioni preliminari
      • Titolo I, delle persone che assumono le informazioni preliminari, e delle relative funzioni
        • Sezione I, dei commissari di polizia, e dei podestà e sindaci (art. 39-43)
        • Sezione II, della gendarmeria (art. 44-49)
        • Sezione III, dei giudici di pace (art. 50-53)
      • Titolo II, del modo d'intraprendere le informazioni preliminari (art. 54)
        • Sezione I, della denunzia ufficiale (art. 55-57)
        • Sezione II, della denunzia civica (art. 58-62)
        • Sezione III, della querela (art. 63-69)
        • Sezione IV, delle informazioni d'ufficio (art. 70-74)
        • Sezione V, del caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto (art. 75-81)
    • Parte II, dell'istruzione regolare della polizia giudiziaria (art. 82)
      • Titolo I, della competenza (art. 83-106)
      • Titolo II, dell'istruzione regolare nelle cause di polizia (art. 107-109)
      • Titolo III, dell'istruzione regolare nelle cause correzionali e d'alto crimine
        • Sezione I, delle funzioni dei giudici di pace come ufficiali di polizia, nei delitti correzionali o d'alto crimine, in sussidio dell'istruzione regolare (art. 110-115)
        • Sezione II, dell'istruzione regolare presso il tribunale correzionale (art. 116-138)
      • Titolo IV, dei mezzi di prova e del modo di raccoglierli (art. 139)
        • Sezione I, dei processi verbali e delle relazioni (art. 140-142)
        • Sezione II, dell'ispezione giudiziale (art. 143-156)
        • Sezione III, degli esami de' testimoni (art. 157-182)
        • Sezione IV, dei documenti ed altri oggetti di prova (art. 183-196)
        • Sezione V, degl'interrogatori regolari dell'imputato (art. 197-210)
        • Sezione VI, della ricognizione delle persone (art. 211-222)
      • Titolo V, dei mandati (art. 223-225)
        • Sezione I, del mandato di comparsa (art. 226)
        • Sezione II, del mandato d'accompagnamento (art. 227-233)
        • Sezione III, del mandato di deposito (art. 234-236)
        • Sezione IV, del mandato d'arresto (art. 237-238)
        • Sezione V, delle disposizioni comuni ai suddetti mandati (art. 239-250)
      • Titolo VI, della custodia (art. 251-268)
      • Titolo VII, del beneficio della sicurtà (art. 269-292)
  • Libro II, della giustizia (art. 293-300)
    • Titolo I, dei giudizi di polizia
      • Sezione I, dell'ordine dei giudizi di polizia (art. 301-321)
      • Sezione II, del ricorso d'appello contro i giudizi di polizia (art. 321-329)
      • Sezione III, dei giudizi d'appello sulle sentenze di polizia (art. 330-346)
    • Titolo II, de' giudizi correzionali
      • Sezione I, dell'ordine dei giudizi correzionali (art. 347-369)
      • Sezione II, dei ricorso d'appello contro le sentenze correzionali (art. 370-378)
      • Sezione III, dell'ordine dei giudizi d'appello nelle cause correzionali (art. 379-392)
    • Titolo III, dei giudizi criminali
      • Capo I, dei giudizi d'accusa
        • Sezione I, dell'ordine dei giudizi d'accusa (art. 393-411)
        • Sezione II, del ricorso d'appello contro le sentenze che rigettano l'accusa o dichiarano dissipata l'imputazione (art. 412-417)
        • Sezione III, dei giudizi d'appello sulle sentenze che rigettano l'accusa, o dichiarano dissipata l'imputazione (art. 418-423)
      • Capo II, dei giudizi definitivi nelle cause di alto criminale
        • Sezione I, degli atti intermedi tra l'accusa e il dibattimento (art. 424-441)
        • Sezione II, del dibattimento (art. 442-487)
        • Sezione III, della deliberazione e della sentenza (art. 488-508)
        • Sezione IV, del ricorso d'appello contro le sentenze di alto criminale appellabili (art. 509-511)
        • Sezione V, dell'ordine dei giudizi d'appello sulle sentenze d'alto criminale (art. 512-513)
    • Titolo IV, della cassazione
      • Sezione I, dei ricorsi per cassazione (art. 514-531)
      • Sezione II, dei giudizi di cassazione (art. 532-553)
    • Titolo V, del buon ordine delle udienze (art. 554-555)
    • Titolo VI, dell'esecuzione dei giudicati (art. 556-565)
    • Titolo VII, delle spese giudiziarie (art. 566-572)
    • Titolo VIII, delle robe da restituirsi (art. 573-585)
    • Titolo IX, dei difensori (art. 586-594)
  • Libro III, di alcuni speciali giudizi
    • Titolo I, dell'ordine dei giudizi contumaciali nelle cause d'alto criminale, e nelle cause correzionali che importano pena di detenzione (art. 595-619)
    • Titolo II, della procedura e del giudizio riguardante i correi e complici, e le persone responsabili civilmente del delitto
      • Sezione I, de' correi e complici (art. 620-628)
      • Sezione II, delle persone responsabili civilmente del delitto (art. 629-630)
    • Titolo III, del modo di ricevere le disposizioni di alcuni testimoni (art. 631-641)
    • Titolo IV, del modo di procedere contro i testimoni che non si prestano all'istruzione (art. 642)
      • Sezione I, del modo di procedere contro i testimoni disubbidienti alla citazione (art. 643-647)
      • Sezione II, del modo di procedere contro i testimoni che ricusano di dar conto di un fatto a loro noto (art. 648-653)
    • Titolo V, del modo di procedere in caso di fuga, e di successivo arresto dei detenuti o arrestati (art. 654-661)
    • Titolo VI, delle più ampie informazioni (art. 662-671)
    • Titolo VII, della revisione delle cause criminali (art. 672-678)
    • Titolo VIII, procedura particolare in alcuni delitti di falso
      • Sezione I, procedura particolare nei delitti di falsità o alterazione di scritture (art. 679-701)
      • Sezione II, del modo di procedere per falso di moneta, o di altri effetti pubblici (art. 702-711)
    • Titolo IX, dei giudizi di competenza (art. 712-716)
      • Sezione I, del modo di procedere sulle questioni di competenza in caso di conflitto (art. 717-733)
      • Sezione II, del modo di procedere nelle questioni di competenza fuori dei casi di conflitto (art. 734-740)
      • Sezione III, dei giudizi di competenza riguardanti le corti o i tribunali speciali (art. 741-746)
    • Titolo X, dei giudizi di ricusazione (art. 747-753)
    • Titolo XI, dei giudizi di remissione delle cause da uno ad altro tribunale o corte (art. 754-768)
    • Titolo XII, dei ricorsi per protratta e denegata giustizia (art. 769-778)
    • Titolo XIII, della procedura e del giudizio contro i giudici, i tribunali o le corti (art. 779-795)
    • Titolo XIV, dei ricorsi e delle lettere di grazia (art. 796-800)