Abstract | Eugenio, viceré d'Italia, visto il codice di procedura civile adottato con decreto 17 giugno 1806, su rapporto del ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, approva e attiva la tariffa annessa al presente decreto che stabilisce gli emolumenti e le spese spettanti ai giudici di pace, cancellieri, uscieri, patrocinatori e notai per gli atti relativi; le competenze ed indennizzi per i cancellieri, uscieri e patrocinatori presso la corte di cassazione sono parificati a quelli accordati agli addetti alle corti d'appello di Milano e Venezia, accresciuti di un quarto; con l'attivazione della legge, sono abolite tutte le altre tariffe.
Segue la tariffa delle spese,competenze ed emolumenti per gli ufficiali incaricati di dar corso agli atti giudiziari e civili:
- Titolo I, competenze e spese avanti i giudici di pace
- Capo I, competenze pei giudici di pace (art. 1-11)
- Capo II, competenze per li cancellieri dei giudici di pace (art. 12-24)
- Capo III, competenze per gli uscieri dei giudici di pace (art. 25-28)
- Capo IV, competenze per testimoni, periti e custodi dei suggelli (art. 29-33)
- Titolo II, competenze e spese avanti i tribunali e le corti
- Capo I, competenze per gli uscieri ordinari
- Sezione I, atti di prima classe (art. 34-37)
- Sezione II, atti di seconda classe e processi verbali di usciere (art. 38-82)
- Sezione III, disposizioni generali relative agli uscieri (art. 83-87)
- Capo II, competenze per patrocinatori presso i tribunali e le corti di prima istanza
- Sezione I, competenze nelle materie sommarie (art. 88-96)
- Sezione II, competenze dei patrocinatori nelle materie ordinarie
- § I, competenze per consulto (art. 97-101)
- § II, atti di prima classe (art. 102-103)
- § III, atti di seconda classe (art. 104-105)
- § IV, istanze e difese, o sia risposte che portano copia e copie di relativi documenti (art. 106-108)
- § V, ricorsi od istanza per cui non è necessaria, né si abbona copia (art. 109-113)
- § VI, arringhe ed assistenza ai giudicati (art. 114-121)
- § VII, narrative e notificazioni delle sentenze (art. 122-124)
- § VIII, competenze per diete ed onorari (art. 125-129)
- § IX, competenze speciali nella procedura della distribuzione per contributo (art. 130-139)
- § X, competenze speciali nella procedura di pignoramento di stabili (art. 140-169)
- § XI, procedura nella graduazione de' creditori (art. 170-182)
- § XII, competenze per alcuni atti speciali (art. 183-189)
- Capo III, competenze pei patrocinatori presso le corti d'appello (art. 190-193)
- Capo IV, disposizioni comuni pei patrocinatori delle corti e dei tribunali (art. 194-195)
- Capo V, competenze per gli uscieri di udienza
- Sezione I, uscieri di udienza presso i tribunali di prima istanza (art. 196-201)
- Sezione II, uscieri di udienza presso le corti d'appello (art. 202-203)
- Capo VI, competenze pei periti, depositari e testimoni avanti i tribunali e le corti (art. 204-214)
- Capo VII, competenze in favore de' notai per l'assistenza ed operazioni da prestarsi o farsi dai medesimi, a termini del codice Napoleone e del codice di procedura civile, per gl'infrascritti atti, specialmente non contemplati nel regolamento sul notariato, 17 giugno 1806 (art. 215-221)
- Titolo III, disposizioni generali relative a tutti i precedenti titoli (art. 222-227)
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