decreto 11 settembre 1807 c

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto portante il Regolamento sulle tasse di registro degli atti di procedura penale"
DateMilano, 11 settembre 1807
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo luglio al 30 settembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio, viceré d'Italia, visto il codice di procedura penale, visto il decreto 22 febbraio 1806 sul registro degli atti e contratti, visto il regolamento per le tasse degli atti giudiziari civili dell'11 settembre 1807, sopra rapporti dei ministri della giustizia e delle finanze, sentito i Consiglio di Stato, decreta che gli atti portati dal codice di procedura penale sono soggetti al registro e la tassa è fissata dal regolamento annesso al decreto; i cancellieri e gli uscieri sono responsabili verso l'ufficio del registro delle tasse che le parti private devono versare; il cancelliere della corte di cassazione è tenuto a far seguire il registro degli atti di cassazione; il registro degli atti seguiti davanti ai tribunali inferiori spetta al cancelliere del tribunale o della corte; fissa le pene in cui incorrono coloro che contravvengono alle disposizioni del decreto e l'esenzione dalle tasse a titolo d'indigenza; le tasse stabilite dal regolamento sono attivate contemporaneamente al nuovo codice di procedura penale.

Segue il regolamento per il registro degli atti di procedura penale:

  • Capo I, citazioni, notificazioni, intimazioni in generale (art. 1-4)
  • Capo II, atti d'istruzione in generale (art. 5-25)
  • Capo III, giudicati dei giudici di pace in materia di semplice polizia (art. 26-31)
  • Capo IV, giudicati de' tribunali correzionali ed altri atti specialmente occorrenti avanti i medesimi (art. 32-63)
  • Capo V, giudicati delle corti di prima istanza, ed atti specialmente occorrenti avanti le medesime
    • Sezione I, giudizi in grado d'appello interlocutori e definitivi anche contumaciali (art. 64)
    • Sezione II, giudizi di alto criminale (art. 65-74)
  • Capo VI, giudicati delle corti d'appello, ed atti relativi (art. 75-82)
  • Capo VII, giudizi particolari incidenti nella procedura penale (art. 83-85)
  • Capo VIII, diritti speciali nei giudizi penali contro i giudici, tribunali o corti per delitti relativi alle loro funzioni (art. 86-92)
  • Capo IX, giudicati e ricorsi in cassazione (art. 93-96)
  • Capo X, disposizioni comuni ai giudicati di qualunque giudice, tribunale o corte, portanti condanna a prestazione di somme o robe in favore di parte, ed alla restituzione o vendita di robe (art. 97-105)
  • Capo XI, disposizioni generali (art. 106-118)