decreto 16 ottobre 1807 b
Contesto | Regno d'Italia (1805 - 1814) |
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Autorità | Eugenio Napoleone (dispone) |
Titolo | "Decreto relativo all'istituzione di diversi uffici di registro in corrispondenza alle giudicature ed amministrazione dei diritti di registro e di cancelleria per gli atti giudiziari" |
Date | Milano, 16 ottobre 1807 |
Fonti bibliografiche | Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte terza. Dal primo ottobre al 31 dicembre 1807, Milano, Dalla reale stamperia, 1807[1807] |
Materie | Giustizia, ordinamento giudiziario |
Abstract | Eugenio, viceré d'Italia, visto il decreto di S.M. 12 febbraio 1806 sul registro degli atti e contratti, visti i regolamenti vicereali dell'11 settembre 1807 sui diritti di registro e di cancelleria per gli atti giudiziari, sia civili sia criminali, visti i decreti 7 marzo e 26 giugno 1807 sulla residenza dei giudici di pace, sopra i rapporti dei ministri della giustizia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, decreta che in ogni comune dove è stabilito un tribunale, una corte o un giudice di pace vi è un ufficiale del registro; sono soppressi gli uffici del registro di Paullo e Borghetto (dipartimento dell'Alto Po), di Codigoro (dipartimento del Basso Po), di Castelgoffredo (dipartimento del Mincio), di Gorgonzola (dipartimento d'Olona) e di Monte Tortore (dipartimento del Reno), le cui funzioni sono esercitate dall'ufficio del registro del circondario della rispettiva giudicatura di pace; gli ufficiali del registro nominati nei comuni dove non esistono sono nominati provvisoriamente dal ministro delle finanze; gli ufficiali del registro da nominare quanto quelli già in attività esercitano nel circondario le attribuzioni loro affidate dal decreto 12 febbraio 1806 e dai regolamenti dell'11 settembre 1807; fissa la cauzione che devono versare sia i conservatori ed ufficiali del registro in attività che quelli da nominare; l'esazione delle tasse per le cause pendenti che si devono continuare secondo i vecchi regolamenti, è delegata ai cancellieri delle corti, tribunali e giudici di pace. |
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