decreto 18 settembre 1808 a
Contesto | Regno d'Italia (1805 - 1814) |
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Autorità | Eugenio Napoleone (dispone) |
Titolo | "Decreto con cui si dichiara che le attività e passività delle diverse frazioni dei comuni aggregati debbano rimanere divise" |
Date | Milano, 18 settembre 1808 |
Fonti bibliografiche | Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Dalla reale stamperia, 1808[1808] |
Materie | Finanza e censo |
Abstract | Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, vista la legge 24 luglio 1802, visto il decreto 14 luglio 1807, sopra rapporto del ministro dell'interno, sentito il consiglio di Stato, decreta che i comuni aggregati conservano le rispettive attività e passività; nei conti preventivi e consuntivi di questi comuni non sono comprese le rispettive attività e passività, che sono regolate dal consiglio comunale nei conti parziali di ogni frazione del comune medesimo; i prefetti, entro l'anno dell'aggregazione, sono incaricati di proporre le opportune misure per far conguagliare le attività e passività. |
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/leggi/schede/300701/