Abstract | Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, volendo dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale, decreta:
- capitolo I, dei titoli (art. 1-15)
- capitolo II, delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un maggiorasco
- sezione I, formazione dei maggioraschi; modo ed esame della domanda per l'istituzione (art. 16-21)
- sezione II, dei maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo (art. 22-37)
- sezione III, rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti (art. 38-48)
- capitolo III, delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo
- sezione I, maggioraschi di proprio moto (art. 49-50)
- sezione II, maggioraschi sopra domanda (art. 51-58)
- capitolo III, degli effetti della creazione dei maggioraschi
- sezione I, degli effetti della creazione dei maggioraschi rispetto alle persone (art. 59-63)
- sezione II, dell'effetto della creazione dei maggioraschi relativamente ai beni che li compongono (art. 64-77)
- capitolo IV, dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi; delle forme di quest'alienazione e del reimpiego
- sezione I, dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco (art. 78-89)
- sezione II, del reimpiego del prezzo dei beni alienati (art. 90-99).
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