decreto 4 novembre 1808 b

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto relativo alla navigazione al grande ed al piccolo cabotaggio"
DateMilano, 4 novembre 1808
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Dalla reale stamperia, 1808[1808]
MateriePolizia
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visti i reclami presentati dal commercio di Venezia, visto il rapporto del ministro della guerra e marina, decreta che tutti i bastimenti nazionali che navigano nel golfo dell'Adriatico e nel Mediterraneo sono considerati naviganti al grande cabotaggio, mentre quelli che navigano nell'interno del golfo senza oltrepassare una linea tratta dalla punta del capo S. Maria, passando per la punta meridionale di Corfù al continente vicino, sono considerati naviganti al piccolo cabotaggio; la navigazione è libera per tutti i bastimenti nazionali; i bastimenti al gran cabotaggio devono munirsi di una patente, mentre quelli al piccolo cabotaggio di un passaporto, rilasciati dalla camere di commercio, secondo le modalità prescritte dal decreto 19 febbraio 1808.