decreto 2 dicembre 1808 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che stabilisce un termine perentorio per tutte le cause pendenti tanto in prima istanza, quanto in grado d'appello"
DateMilano, 2 dicembre 1808
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte seconda. Dal primo giugno al 31 dicembre 1808, Milano, Dalla reale stamperia, 1808[1808]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visti i decreti vicereali 10 giugno 1807 e 3 luglio 1808 relativi alla spedizione delle cause civili pendenti nei diversi dipartimenti del regno, considerata conveniente ottenere l'uniformità di metodo nelle procedure giudiziarie civili e la pronta spedizione dei giudizi pendenti, sopra rapporto del ministro della giustizia 15 ottobre 1808, sentito il consiglio di Stato, decreta che le cause civili contestate prima del 14 ottobre 1807 presso le corti di giustizia, i tribunali e giudici soggetti alle corti d'appello di Milano, Venezia, Bologna e Brescia continueranno a essere trattate con le norme fissate dal decreto vicereale 10 giugno 1808; le cause civili contestate prima del primo aprile 1808 presso le corti di giustizia, i tribunali e giudici soggetti alla corte d'appello in Ancona proseguiranno con i metodi indicati con il decreto vicereale 3 luglio 1808; fissa i tempi entro cui dovranno essere ultimati gli atti d'appello o di revisione e i termini di ricorso; prescrive i tempi entro cui devono ultimarsi le cause per le liquidazioni dei diritti dei creditori sui beni dei debitori.