decreto 10 marzo 1810 b

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che regola il commercio e la vendita degli effetti pubblici"
DateMilano, 10 marzo 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal primo gennaio al 30 giugno 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieDemanio, beni ed enti pubblici
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, in esecuzione dell'articolo 90 del codice di commercio, su rapporto del ministro delle finanze, sentito il consiglio di Stato, decreta:

  • titolo I, delle rendite del Monte Napoleone
    • sezione I, disposizioni generali (art. 1-4)
    • sezione II, del commercio e vendita di proprietà delle rendite inscritte sul Monte Napoleone (art. 5-10)
    • sezione III, della rendite sul Monte Napoleone affette ai vincoli d'inalienabilità (art. 11-19)
  • titolo II, dei trasporti (art. 20-26)
  • titolo III, dell'obbligo e dei diritti di registro (art. 27-28)
  • titolo IV, delle rescrizioni e degli altri effetti pubblici trasmissibili per girata (art. 29-32)