convenzione 7 aprile 1810

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàNapoleone (approva); Il Duca di Campochiaro (emana); F. Marescalchi (emana)
Titolo"Convenzione tra S.M. l'imperatore come re d'Italia e S.M. il re delle Due Sicilie sulla reciproca esecuzione del diritto d'albinaggio, e sulle successioni dei rispettivi sudditi"
DateParigi, 7 aprile 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte III. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieRelazioni estere
Abstract

S.M. l'imperatore dei francesi e re d'Italia e S.M. il re delle Due Sicilie, animati dal desiderio di facilitare le comunicazioni e il commercio fra i sudditi dei loro regni, avendo nominato quali ministri plenipotenziari per studiare l'abolizione del diritto d'albinaggio i signori Marescalchi e Mormile, hanno convenuto di ritenere reciprocamente esenti i sudditi dei due regni dal diritto di albinaggio o da qualunque altro diritto equivalente.