convenzione 7 aprile 1810
Contesto | Regno d'Italia (1805 - 1814) |
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Autorità | Napoleone (approva); Il Duca di Campochiaro (emana); F. Marescalchi (emana) |
Titolo | "Convenzione tra S.M. l'imperatore come re d'Italia e S.M. il re delle Due Sicilie sulla reciproca esecuzione del diritto d'albinaggio, e sulle successioni dei rispettivi sudditi" |
Date | Parigi, 7 aprile 1810 |
Fonti bibliografiche | Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte III. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810] |
Materie | Relazioni estere |
Abstract | S.M. l'imperatore dei francesi e re d'Italia e S.M. il re delle Due Sicilie, animati dal desiderio di facilitare le comunicazioni e il commercio fra i sudditi dei loro regni, avendo nominato quali ministri plenipotenziari per studiare l'abolizione del diritto d'albinaggio i signori Marescalchi e Mormile, hanno convenuto di ritenere reciprocamente esenti i sudditi dei due regni dal diritto di albinaggio o da qualunque altro diritto equivalente. |
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