decreto 8 luglio 1810 a
Contesto | Regno d'Italia (1805 - 1814) |
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Autorità | Eugenio Napoleone (dispone) |
Titolo | "Decreto che stabilisce il termine perentorio agli acquirenti veneti di produrre le proprie ragioni, ond'essere ammessi nel possesso di quei beni che vennero loro tolti dal governo austriaco" |
Date | Digione, 8 luglio 1810 |
Fonti bibliografiche | Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 30 settembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810] |
Materie | Finanza e censo |
Abstract | Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto il decreto di S.M. del 23 dicembre 1807, visti i decreti 5 gennaio e 12 agosto 1808, su rapporto del ministro delle finanze, stabilisce che tutti coloro che pretendessero di essere ripristinati nei diritti, acquisti e altri contratti relativi ai beni nazionali o comunali, sono tenuti a insinuare le loro ragioni entro il mese di settembre 1810; trascorso tale termine la cassa d'ammortizzazione potrà liberamente disporre delle proprietà che le sono state cedute. |
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/leggi/schede/300807/