decreto 8 luglio 1810 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che stabilisce il termine perentorio agli acquirenti veneti di produrre le proprie ragioni, ond'essere ammessi nel possesso di quei beni che vennero loro tolti dal governo austriaco"
DateDigione, 8 luglio 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 30 settembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto il decreto di S.M. del 23 dicembre 1807, visti i decreti 5 gennaio e 12 agosto 1808, su rapporto del ministro delle finanze, stabilisce che tutti coloro che pretendessero di essere ripristinati nei diritti, acquisti e altri contratti relativi ai beni nazionali o comunali, sono tenuti a insinuare le loro ragioni entro il mese di settembre 1810; trascorso tale termine la cassa d'ammortizzazione potrà liberamente disporre delle proprietà che le sono state cedute.