Abstract | Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, visto il decreto che applica al regno d'Italia il codice penale dell'impero francese, vista la traduzione del suddetto codice in lingua italiana, visto il rapporto del ministro della giustizia, approva la traduzione in lingua italiana del codice penale dell'impero francese; il codice penale annesso al decreto è posto in attività nel regno dal 1 gennaio 1811, giorno a partire dal quale sono abrogate le leggi, le gride, i bandi, gli statuti municipali e tutte le disposizioni penali in vigore nei dipartimenti del regno; continuano a essere osservate le leggi e i regolamenti d'amministrazione pubblica per quelle materie non contemplate dal codice e le cui pene sono applicate secondo le competenze dalle corti, tribunali e giudici di pace; per i delitti di delazione, fabbricazione e smercio di armi vietate sono osservati le leggi e i regolamenti attualmente in vigore nel regno.
Codice dei delitti e delle pene
- disposizioni preliminari (art. 1-5)
- libro I, delle pene in materia criminale e correzionale, e dei loro effetti (art. 6-11)
- capo I, delle pene in materia criminale (art. 12-39)
- capo II, delle pene in materia correzionale (art. 40-43)
- capo III, delle pene e delle altre condanne che possono essere pronunciate per crimini o delitti (art. 44-55)
- capo IV, delle pene per la recidiva in crimini e delitti (art. 56-58)
- libro II, delle persone punibili, scusabili o responsabili per crimini o per delitti
- libro III, dei crimini, dei delitti e delle loro pene
- titolo I, dei crimini e dei delitti contro la cosa pubblica
- capo I, dei crimini e delitti contro la sicurezza dello Stato
- sezione I, dei crimini e delitti contro la sicurezza esterna della Stato (art. 75-85)
- sezione II, dei crimini contro la sicurezza interna dello Stato
- § 1, degli attentati e delle cospirazioni dirette contro il re e la sua famiglia (art. 86-90)
- § 2, dei crimini tendenti a turbare lo stato colla guerra civile, coll'uso illegale della forza armata, colla devastazione e col saccheggio pubblico (art. 91-101)
- disposizione comune ai due paragrafi della presente sezione (art. 102)
sezione III, della rivelazione e della non-rivelazione di crimini che compromettono la sicurezza interna od esterna dello Stato (art. 103-108)
- capo II, dei crimini e delitti contro le costituzioni del regno
- sezione I, crimini e delitti relativi all'esercizio dei diritti civici (art. 109-113)
- sezione II, attentati alla libertà (art. 114-122)
- sezione III, coalizioni di funzionari (art. 123-126)
- sezione IV, usurpazioni di potere delle autorità amministrative e giudiziarie (art. 127-131)
- capo III, crimini e delitti contro la pace pubblica
- sezione I, del falso
- § 1, falsa moneta (art. 132-138)
- § 2, contraffazione di sigilli dello Stato, di biglietti di banca, di effetti pubblici e di punzoni, bolli e marchi (art. 139-144)
- § 3, del falso nelle scritture pubbliche od autentiche, e di commercio o di banca (art. 145-149)
- § 4, del falso nella scrittura privata (art. 150-152)
- § 5, del falso commesso nei passaporti, fogli di via e certificati (art. 153-162)
- disposizioni comuni (art. 163-165)
- sezione II, della prevaricazione e dei crimini e delitti commessi da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni (art. 166-168)
- § 1, delle sottrazioni commesse da depositari pubblici (art. 169-173)
- § 2, delle concussioni commesse da pubblici funzionari (art. 174)
- § 3, dei delitti di funzionari che si saranno immischiati in negozi o traffici incompatibili con la loro qualità (art. 175-176)
- § 4, della corruzione di pubblici funzionari (art. 177-183)
- § 5, degli abusi di autorità
- prima classe, degli abusi di autorità contro i privati (art. 184-187)
- seconda classe, degli abusi di autorità contro la cosa pubblica (art. 188-191)
- § 6, di alcuni delitti relativi alla conservazione degli atti dello stato civile (art. 192-195)
- § 7, dell'esercizio dell'autorità pubblica illegalmente anticipato o protratto (art. 196-197)
- disposizione particolare (art. 198)
- sezione III, delle turbolenze recate all'ordine pubblico da ministri di culto nell'esercizio del loro ministero
- § 1, delle contravvenzioni atte a compromettere lo stato civile delle persone (art. 199-200)
- § 2, delle critiche, censure o provocazioni dirette contro l'autorità pubblica in un discorso pastorale pubblicamente pronunciato (art. 201-203)
- § 3, delle critiche, censure o provocazioni dirette contro l'autorità pubblica in uno scritto pastorale (art. 204-206)
- § 4, della corrispondenza di ministri di culto con corti o potenze estere, sopra materia religiose (art. 207-208)
- sezione IV, resistenza, disobbedienza ed altre mancanze verso la pubblica autorità
- § 1, ribellione (art. 209-221)
- § 2, oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica (art. 222-233)
- § 3, rifiuto di servizio legalmente dovuto (art. 234-236)
- § 4, fuga di detenuti, occultazione di rei (art. 237-248)
- § 5, rottura di sigilli, e trafugamento di documenti nei depositi pubblici (art. 249-256)
- § 6, guasti di monumenti (art. 257)
- § 7, usurpazione di titoli o di funzioni (art. 258-259)
- § 8, ostacoli posti al libero esercizio di un culto (art. 260-264)
- sezione V, associazione di malfattori, vagabondaggio e mendicità
- § 1, associazione di malfattori (art. 265-268)
- § 2, vagabondaggio (art. 269-273)
- § 3, mendicità (art. 274-276)
- disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti (art. 277-282)
- sezione VI, delitti commessi per mezzo di scritti, immagini od incisioni distribuite senza il nome dell'autore, stampatore od incisore (art. 283-289)
- disposizione particolare (art. 290)
- sezione VII, delle associazioni od unioni illecite (art. 291-294)
- titolo II, crimini e delitti contro i privati
- capo I, crimini e delitti contro le persone
- sezione I, omicidio ed altri crimini capitali, minacce di attentati contro le persone
- § 1, omicidio volontario, assassinio, parricidio, infanticidio, veneficio (art. 295-304)
- § 2, minacce (art. 305-308)
- sezione II, ferite e percosse volontarie non qualificate omicidio volontario, ed altri crimini e delitti volontari (art. 309-318)
- sezione III, omicidio, ferite e percosse involontarie; crimini e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati; omicidio, ferite e percosse che non sono né crimini né delitti
- § 1, omicidio, ferite e percosse involontarie (art. 319-320)
- § 2, crimini e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati (art. 321-326)
- § 3, omicidio, ferite e percosse non qualificate crimini né delitti (art. 327-329)
- sezione IV, attentati ai costumi (art. 330-340)
- sezione V, arresti illegali e sequestri di persone (art. 341-344)
- sezione VI, crimini e delitti tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato civile di un infante, o a compromettere la sua esistenza. Ratto di minori. Violazione delle leggi sulle inumazioni
- § 1, crimini e delitti verso l'infante (art. 345-353)
- § 2, ratto di minori (art. 354-357)
- § 3, violazioni delle leggi sulle inumazioni (art. 358-360)
- sezione VII, falsa testimonianza, calunnia, ingiurie, rivelazione di segreti
- § 1, falsa testimonianza (art. 361-366)
- § 2, calunnie, ingiurie, rivelazione di segreti (art. 367-378)
- capo II, crimini e delitti contro le proprietà
- sezione I, furti (art. 379-401)
- sezione II, bancarotta, truffa ed altre specie di frode
- § 1, bancarotta e truffa (art. 402-405)
- § 2, abuso di confidenza (art. 406-409)
- § 3, contravvenzioni ai regolamenti sulle case di gioco, sulle lotterie e sulle case di prestito con pegno (art. 410-411)
- § 4, impedimenti frapposti alla libertà degl'incanti (art. 412)
- § 5, violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio ed alle arti (art. 413-429)
- § 6, delitti degli appaltatori (art. 430-433)
- sezione III, distruzioni, guasti, danni (art. 434-462)
- disposizione generale (art. 463)
- libro IV, contravvenzioni e pene di polizia
- capo I, delle pene (art. 464-470)
- capo II, contravvenzioni e pene
- sezione I, prima classe (art. 471-474)
- sezione II, seconda classe (art. 475-478)
- sezione III, terza classe (art. 479-482)
- disposizione comune alle tre precedenti sezioni (art. 483).
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