decreto 7 dicembre 1810

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto portante un'appendice al Codice di processura penale"
DateMilano, 7 dicembre 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte III. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto il decreto di S.M.I. e R., prescrivente l'attivazione nel regno del codice penale adottato per l'impero di Francia, considerata la necessità di regolare il codice di procedura penale in modo che corrisponda alle disposizioni del nuovo codice penale, sopra rapporto del ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato, decreta l'adozione dell'appendice al codice di procedura penale; le disposizioni in essa contenute inizieranno il 1 gennaio 1810. Appendice al codice di procedura penale

  • capo I, dell'azione penale (art. 1)
  • capo II, dei delitti commessi in estero Stato da un italiano (art. 2-5)
  • capo III, dei giudici di pace (art. 6)
  • capo IV, dei tribunali di prima istanza e delle sezioni correzionali (art. 7-9)
  • capo V, del beneficio della sicurtà (art. 10)
  • capo VI, dell'accusato o testimonio che fosse muto o sordo (art. 11-14)
  • capo VII, dei testimoni esteri (art. 15-16)
  • capo VIII, delle corti di giustizia (art. 17-19)
  • capo IX, delle corti speciali (art. 20-25)
  • capo X, dell'atto di accusa (art. 26-28)
  • capo XI, della deliberazione nel giudizio di fatto e nel giudizio di diritto (art. 29-50)
  • capo XII, della cassazione (art. 51-55)
  • capo XIII, dell'esecuzione di alcune sentenze proferite in contumacia od in contraddittorio giudizio (art. 56-58)
  • capo XIV, della riabilitazione dei condannati (art. 59-76)
  • capo XV, della prescrizione (art. 77-87)
  • capo XVI, disposizione transitoria (art. 88-89).