Abstract | Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto l'articolo 17 titolo V della legge di finanza 19 maggio 1811, viste le sezioni I, II, III titolo V della stessa legge, viste le leggi e i decreti di Francia in materia di ipoteche, bollo della carta, ipoteche e registro, su rapporto del ministro delle finanze, decreta:
- titolo I, dei diritti delle ipoteche
- sezione I, diritti d'iscrizione (art. 1-5)
- sezione II, diritti di trascrizione (art. 6-9)
- sezione III, del salario del conservatore (art. 10-12)
- titolo II, del bollo della carta
- sezione I, del bollo di dimensione e del bollo graduato in ragione di somme (art. 13-23)
- sezione II, dell'applicazione dei diritti (art. 24-33)
- sezione III, degli atti e registri non soggetti alla formalità del bollo (art. 34)
- sezione IV, delle obbligazioni rispettive dei notai, uscieri, cancellieri, segretari delle amministrazioni, arbitri, periti delle diverse autorità pubbliche, degli agenti dell'amministrazione e dei particolari, e delle pene stabilite contro i trasgressori (art. 35-52)
- sezione V, dei giornali, fogli periodici, affissi e stampe circolanti (art. 53-63)
- sezione VI, disposizioni speciali (art. 64-69)
- titolo III, del registro
- sezione I, del registro, dei diritti e della loro applicazione (art. 70-82)
- sezione II, dei valori sui quali il diritto proporzionale è stabilito e della perizia (art. 83-88)
- sezione III, dei termini per il registro degli atti e delle dichiarazioni (art. 89-95)
- sezione IV, degli uffici nei quali gli atti e le mutazioni debbono essere registrate (art. 96-99)
- sezione V, del pagamento dei diritti e di quelli che devono soddisfarli (art. 100-104)
- sezione VI, delle pene per mancanza della registrazione degli atti e delle dichiarazioni entro il termine prescritto, e di quelle che si incorrono per omissioni, per false stime e per le controlettere (art. 105-115)
- sezione VII, degli obblighi dei notai, uscieri, cancellieri, segretari, giudici, arbitri, amministratori e altri ufficiali e funzionari pubblici, delle parti e dei ricevitori, oltre quelli imposti sotto i titoli precedenti (art. 116-134)
- sezione VIII, dei diritti acquistati e delle prescrizioni (art. 135-137)
- sezione IX, dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria (art. 138-141)
- sezione X, della fissazione dei diritti (art. 142)
- diritti fissi (art. 143)
- § I, atti soggetti al diritto fisso di venticinque centesimi
- § II, atti soggetti a un diritto fisso di una lira
- § III, atti soggetti a u diritto fisso di due lire
- § IV, atti soggetti a un diritto fisso di tre lire
- § V, atti soggetti a un diritto fisso di cinque lire
- § VI, atti soggetti a un diritto fisso di dieci lire
- § VII, atti soggetti a un diritto fisso di quindici lire
- § VIII, atti soggetti a un diritto fisso di venticinque lire
- diritti proporzionali (art. 144)
- § I, venticinque centesimi per cento lire
- § II, cinquanta centesimi per ogni lire cento
- § III, settantacinque centesimi per ogni cento lire
- § IV, una lira per cento lire
- § V, due lire per cento lire
- § VI, degli atti e mutazioni compresi sotto l'articolo 144
- sezione XI, disposizioni speciali secondo gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 della legge di finanza 19 maggio 1811 (art. 145-151)
- sezione XII, degli atti che devono essere registrati a debito gratis e di quelli che sono esenti da questa formalità (art. 152)
- § I, da registrarsi a debito
- § II, da registrarsi gratis
- § III, esenti dalle formalità del registro
- sezione ultima, disposizioni d'ordine (art. 153-155)
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