decreto 21 maggio 1811 a

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto che prescrive il termine perentorio ai creditori per compiere le loro insinuazioni e produzioni giustificative per l'effetto dell'articolo I° della legge di finanza del 1811"
DateRambouillet, 21 maggio 1811
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1811, Milano, Dalla reale stamperia, 1811[1811]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto l'articolo 1 titolo I della legge di finanza 1811, su rapporto del ministro delle finanze, stabilisce i termini per la presentazione dei documenti giustificativi per i creditori che hanno avanzato domande all'ufficio di liquidazione del debito pubblico.