Abstract | Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, visto il decreto 19 settembre 1806, volendo rendere comuni al regno d'Italia i decreti 6 aprile 1809, 26 e 28 agosto 1811 emanati per l'impero francese e relativi ai sudditi naturalizzati, domiciliati e impiegati al servizio di potenze estere, su rapporto del ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato, decreta:
- titolo primo, della naturalizzazione degli italiani in paese estero
- sezione prima, degli italiani naturalizzati in paese estero con nostra autorizzazione (art. 1-4)
- sezione II, degli italiani naturalizzati in paese estero senza nostra autorizzazione (art. 5-10)
- sezione III, degli italiani al servizio di una potenza estera senza essere naturalizzati (art. 11-16)
- sezione IV, della riabilitazione di un italiano naturalizzato o avente impiego militare, amministrativo o giudiziario in paese estero (art. 17-19)
- titolo II, delle pene e del modo di procedere verso gli italiani che avranno portate le armi contro il regno, o che avranno preso servizio scoppiata la guerra con le potenze presso cui servono, oppure chiamati dal governo, non si saranno restituiti al regno
- sezione prima, degli italiani che porteranno le armi contro il regno (art. 20-24)
- sezione II, degli obblighi degli italiani che si trovano preso una nazione straniera, allorché scoppi la guerra tra il regno d'Italia e questa nazione
- § 1, degli italiani al servizio militare in estero stato, allorché scoppi la guerra con il regno (art. 25-36)
- § 2, degli italiani che occupano impieghi ed esercitano funzioni politiche, amministrative e giudiziarie in estero stato, allorché scoppi la guerra con il regno (art. 37-38)
- sezione III, degli italiani richiamati da uno stato estero con cui il regno non sia in guerra
- § 1, degli italiani in servizio di estero stato in pace con il regno (art. 39-41)
- § 2, degli italiani che non prestano servizio nè militare, nè amministrativo, nè giudiziario in paese straniero (art. 42-43)
- titolo III, disposizioni generali transitorie (art. 44-56)
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