decreto 15 aprile 1812

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto relativo alla trascrizione de' contratti di vendita de' beni demaniali, il di cui prezzo sia ancora dovuto in tutto o in parte"
DateMilano, 15 aprile 1812
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1812, Milano, Dalla reale stamperia, 1812[1812]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, visto l'articolo 5 del decreto del governo francese 3 luglio 1791 e il decreto imperiale 17 maggio 1809, su rapporto del ministro della giustizia e del ministro delle finanze, decreta che la proprietà dei beni venduti dal demanio o dalla cassa d'ammortizzazione continua a rimanere presso lo Stato, finché dall'acquirente non sia pagato l'intero prezzo; in conseguenza, potrà farsi espropriazione dei detti beni contro acquirenti e terzi possessori per il pagamento del prezzo ancora dovuto, indipendentemente dalla trascrizione del contratto di vendita nel registro del conservatore delle ipoteche.