Abstract | Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, su rapporto del ministro dell'interno, sentito il consiglio di Stato, decreta:
- titolo primo, disposizioni preliminari (art. 1-3)
- titolo II, ufficiali dei porti di commercio
- sezione prima, organizzazione degli ufficiali di porto (art. 4-10)
- sezione II, funzioni degli ufficiali di porto di commercio (art. 11-23)
- sezione III, rapporti degli ufficiali di porto con le autorità superiori (art. 24-27)
- sezione IV, trattamento e uniforme degli ufficiali di porto (art. 28-35)
- sezione V, ritiro e pensioni degli ufficiali di porto (art. 36-40)
- titolo III, regolamento e polizia dei porti marittimi di commercio
- sezione prima, entrata e uscita dal porto (art. 41-46)
- sezione II, ordine per dar fondo e per il carico e scarico dei bastimenti (art. 47-54)
- sezione III, custodia dei bastimenti nel porto (art. 55-67)
- sezione IV, cautele da osservarsi nel calatafare e racconciare i bastimenti nel porto (art. 68-70)
- sezione V, dell'imbarco e dello scarico della zavorra o stiva (art. 71-78)
- sezione VI, avanzi di vecchi bastimenti (art. 79-80)
- sezione VII, gavitelli, segnali (art. 81)
- sezione VIII, polizia per la sicurezza dei bastimenti (art. 82-84)
- sezione IX, pesca (art. 85-86)
- sezione X, condotti influenti nei porti (art. 87-88)
- sezione XI, navicellai e pescatori nel rapporto di carico e scarico dei bastimenti (art. 89-92)
- sezione XII, competenza dei tribunali, applicazione delle multe (art. 93-94)
- titolo IV, fari o lanterne segnali nei porti e sulle coste (art. 95-99)
- titolo V, disposizioni generali (art. 100-102)
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