determinazione 24 marzo 1815

ContestoReggenza provvisoria del governo di Lombardia (1814 - 1815)
AutoritàIl Governatore generale, F.M. conte di Bellegarde, Presidente (determina)
Titolo"Proibizione delle opposizioni o sequestri legali sugli articoli da fornirsi dagli appaltatori o sugli attrezzi necessarj all'adempimento degli obblighi da essi assunti, come pure sulle anticipazioni o pagamenti in rate loro dovuti dall'amministrazione
DateMilano, 24 marzo 1815
Fonti bibliograficheAtti del governo. Parte prima. Dal 1° gennaio al 30 settembre 1815, Milano, Dalla cesarea regia stamperia di governo, 1815[1815]
MaterieFinanza e censo
Abstract

La regia cesarea reggenza provvisoria di governo, in esecuzione degli ordini di S.M.I.R.A., determina che non possono concedersi o eseguirsi atti di opposizione o di sequestro legale nè sugli articoli da fornirsi, nè sui pagamenti nei contratti di appalto per forniture militari; atti di opposizione e sequestri potranno avvenire per quelle somme di cui gli appaltatori rimanessero creditori in seguito alla liquidazione finale dei conti. Tali disposizioni avranno effetto d'ora in avanti su tutti i contratti a carico dell'erario dello Stato.