Lombardia Beni Culturali
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Raimundi Brixiensis episcopi <privilegium>

1168 gennaio 6.

Il vescovo Raimondo, per la somma di dodici denari, da corrispondere al vescovo di Brescia ogni anno <a titolo di fitto> , concede al preposito <Pietro> e alla chiesa di S. Pietro in Oliveto, la chiesa di S. Pietro a Ripa, con tutti i beni ad essa pertinenti, e inoltre il diritto di conformarla alla regola della congregazione <di S. Agostino> .

Copia semplice incompleta del sec. XVII, FAINO, Collectanea de piscopis Brixiae, BQBs, ms. E.I.8 (da copia deperdita del Fiorentini) [D]; altra copia semplice incompleta del sec. XVII, FAINO, Thesaurus Ecclesiae Brixiae, BQBs, ms. E.I.11 (da copia deperdita del Fiorentini, c. 290v [D1].


Riguardo le vicissitudini della chiesa di S. Pietro 'a Ripa' nel corso del XII sec. cf.: STIPI, Invito a San Pietro in Oliveto, p. 78; VIOLANTE, La Chiesa, pp. 1056-1059; ANDENNA, Canoniche regolari, p. 126; SPINELLI, Ordini e congregazioni religiose, p. 301.

Il cenobio di S. Pietro 'a Ripa', dopo la chiusura e la cacciata dei canonici, attuata dal vescovo Manfredo, forse nel 1139, per la presenza di eretici al suo interno (Frugoni ipotizza che proprio lì risiedesse Arnaldo: cf. FRUGONI, Arnaldo da Brescia, pp. 12-13; cf. anche VIOLANTE, La Chiesa, p. 1050), accoglie una comunità religiosa femminile, alla quale nel 1172 il cardinale Oddone e l'arcivescovo di Milano Galdino - in qualità di legati apostolici - concedono di riaprire la chiesa agli offici liturgici, e di rivolgersi ai canonici di S. Pietro in Oliveto o ad altri, per garantire l'officiatura degli stessi (Cf. KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 332, n. 1). In tale concessione non vi è alcun elemento che attesti un ruolo preminente dei canonici di S. Pietro in Oliveto nei confronti del cenobio femminile, infatti sembra del tutto discrezionale, da parte delle religiose, il ricorso al loro contributo. Del 1178 è un privilegio di Alessandro III con il quale il pontefice prende la chiesa di S. Pietro a Ripa sotto la sua tutela apostolica, conferendole anche il diritto di sepoltura e di accogliere persone nella comunità religiosa in assoluta autonomia (KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 332, n. 2). Fra il 1181 e il 1185 rispettivamente Lucio III e Urbano III confermano il precedente privilegio (KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 333, nn. 4, 5): in nessuno di questi documenti vengono menzionati o riconosciuti i diritti che la canonica di S. Pietro in Oliveto avrebbe potuto esercitare sulla chiesa sottoposta, al contrario, uno scritto di Alessandro III, redatto il 21 marzo di un anno imprecisato fra il 1160 e il 1181, conferma alle religiose di S. Pietro 'a Ripa' che non è lecito da parte di S. Pietro in Oliveto esercitare indebite pressioni sul cenobio femminile (cf. KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 333, n. 3). La documentazione sin qui edita e gli studi svolti sull'argomento (cf. VIOLANTE, La Chiesa, pp. 1056-59) sembrano alludere a rapporti piuttosto stretti ma anche tormentati fra le due canoniche agostiniane, situate nella stessa zona della città (S. Pietro 'a Ripa', posta ai piedi del colle Cidneo, era chiamata S. Pietro Minore proprio per distinguerla dal Maggiore S. Pietro in Oliveto, e alla regola della stessa congregazione si ispirava). Il recupero del presente privilegio pone in diversa luce le ingerenze dell'una sull'altra: una precisa disposizione vescovile, ottenuta dietro corresponsione di un censo annuo alla chiesa diocesana, autorizzava i fratres di S. Pietro a disporre dei beni della canonica, e a regolare la vita della comunità femminile secondo la regola di S. Agostino. Questo unico punto conferma le disposizioni del vescovo Raimondo. Per il resto le religiose ignorano ostinatamente il contenuto dello scritto qui edito, come testimoniano i privilegi suelencati, concessi su loro pressante richiesta.
Un'ulteriore riflessione va fatta a proposito della traditio: il Faino, dal quale proviene la duplice trascrizione, dichiara di avere tratto la copia [D1] 'ex collectis a Francisco Florentino', compilazione oggi deperdita. La presenza in D, di alcuni passi assenti da D1, ma anche viceversa, esclude la possibilità che il Faino abbia tratto dalla sua stessa copia un ulteriore versione del documento, persuade al contrario che egli abbia tratto le due versioni da un medesimo antigrafo, la collezione del Fiorentini, appunto, - tralasciando ogni volta quei passi che - come si può facilmente verificare - non gli erano del tutto chiari. Se il Fiorentini a sua volta avesse compiuto una trascrizione dal documento originale ancora conservato in archivio (dando vita a una copia B) - ipotesi che non si può escludere con sicurezza - ci troveremmo qui in presenza di due trascrizioni denominate [C] e [C1]. L'ulteriore scarto di un passaggio nella traditio è stato ipotizzato valutando una nota tratta dagli appunti del Fiorentini, presente nel manoscritto queriniano E.I.12., fra gli appunti riservati ai vescovi di Brescia, dove alla carta 41v, riguardo il vescovo Raimondo, fra altre notizie troviamo: 'Stabilivit diplomate quod ex vetusto codice Bibliothecae monasterii S. Petri in Oliveto descriptum sic subieci'; dunque se il Fiorentini estrasse dal 'vetusto codice' il privilegio presente, già in copia, sarebbe la sua versione ad acquisire la sigla [C], e si dovrebbe collocare al grado [D] - e [D1] - il documento qui edito.

Raimundus (1), Dei gr(ati)a episcopus Brixiae, dilecto in Christo filio preposito S(ancti) Petri in Oliveto, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris religiosam vitam ducentibus in eius monasterio (a). Quia iustum est piis et religiosis viris subvenire et eis quæ sunt utilia ac profutura providere, idcirco ecclesiam S(ancti) Petri de Ripa, que est iuris episcopatus Brixiæ, cum omnibus ad eam tam in presenti quam in futuro pertinentibus, canonicæ S(ancti) Petri in Oliveto suppono, et potestatem in ea ipsis concedo instituendi et destituendi ---- (b) secundum morem suæ cong(regatio)nis, in qua nec a me nec a successoribus meis per iam prefacta ecclesia anplius exigetur quam 12 denarios (c) quos solvantur mihi meisque successoribus et (d) salva tamen reverentia Brixiensi episcopi catholici. Factum est hoc 8° idus ianuarii, ind(ition)e prima, an(no) Domini 1168 et domini Raimundi episcopi .XV. Ego Raimundus episcopus Brix(iae)(e) etcetera.


(a) D in et(cetera)
(b) D finestra il cui spazio corrisponde circa a quattordici lettere; D1 et(cetera)
(c) D ducat(os)
(d) D1 om. meis - et
(e) D om. episcopus Brix(iae)

(1) Cf. doc. 27 (nota 1).

Edizione a cura di Mirella Baretta
Codifica a cura di Mirella Baretta

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