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Cartula offertionis pro anima

1041 marzo, Maderno.

Pietro, del luogo di Marti, nella pieve di Maderno, di legge romana, dona per la propria anima al monastero di S. Pietro in Monte un appezzamento di vigna con alberi di olivo, sito in Marti, di ventidue tavole.

Originale, ASVat, FV, I, 2607 (SPM, 6) [A]. Nel verso, di mano del notaio, notitiae di cui ai nn. 17 e 18; di mano forse dello stesso rogatario: Off(ersio) qui fecit Petro de Materno de pecia una de vites | cum arboris ollivarum in loco Marti, in monesterio Sancti | Petri que dicitur Monte; di mano del sec. XII: Materno; segnatura del sec. XVI: 1041 primo martii.

Cf. GUERRINI, Il monastero, p. 176; VARANINI, L'olivicoltura, pp. 126-8, 152 (nota 62); MENANT, Campagnes, pp. 159 (note 474, 475), 161 (nota 482).

La pergamena presenta qualche abrasione nella parte destra superiore ed è leggermente consunta soprattutto lungo la zona alta del margine sinistro.
La qualifica di monasterium che il notaio Gariardus accredita a S. Pietro in Monte, in luogo di ecclesia, suona anacronistica all'altezza del mese di marzo 1041, in un momento in cui lo stesso rogatario nel resto della documentazione continua a impiegare il termine ecclesia e ciò, con coerenza, fino alla seconda donazione di Arderico del giugno 1041 (doc. 15). L'apparente anomalia può essere sanata esaminando da vicino le diverse fasi di redazione del documento e tenendo conto dell'altra donazione in favore di S. Pietro (qui denominato, a ragione, monasterium), effettuata dai coniugi Giselberto e Guiniza, alla data 1041 agosto (n. 17), nonché di una coeva promissio (n. 18), ambedue riferite a un'unica operazione e vergate dal notaio in forma di notitiae sul verso della medesima pergamena. Il fatto che le rogationes (peraltro leggibili soltanto in parte e annullate con tratti di penna irregolari) siano prive di qualsiasi legame con la carta tradita nel recto, pur non rappresentando un caso isolato nella produzione di Gariardus (cf. nn. 6, 8, 13, 17, 18), ma anche nei documenti di notai di altre zone (cf., a esempio, la situazione bolognese in CENCETTI, La 'rogatio', pp. 245-6), ci costringe infatti a 'leggere' le date delle due azioni patrimoniali (rispettivamente marzo e agosto) in modo diverso da quello che appaiono, tenuto anche conto delle modalità di redazione dei documenti in regime di charta. È d'altra parte impensabile che il notaio, dopo aver usato una pergamena intonsa per il mundum del negozio marzolino (sviluppandolo da una minuta a noi non pervenuta), la trattenga presso di sé, impiegando il dorso per scrivervi nell'agosto successivo la notitia degli altri due documenti. Il mundum infatti, una volta impaginato e completato, essendo la fonte esclusiva del contratto stipulato, non poteva che passare nelle mani del committente. È dunque giocoforza supporre una diversa scansione cronica delle formalità riguardanti i due contratti riportati nella nostra pergamena, ricordando che, se in regime di charta il lasso di tempo corrente tra la stesura della notitia e la redazione del relativo mundum era normalmente di breve durata, non sono rari i casi in cui, per le ragioni più disparate, la forbice temporale fra i due momenti si facesse alquanto più larga. Tenendo presenti tali considerazioni, possiamo formulare almeno tre ipotesi. 1a: Sul dorso della pergamena intatta, ma già ritagliata dalla pelle dell'animale nel formato che noi oggi abbiamo tra le mani, il notaio scrive nell'agosto del 1041 le notitiae della donazione di Giselberto e Guiniza (n. 17) e della promissio coeva (n. 18), procedendo in seguito a svilupparle su due altri ritagli membranacei che non ci sono pervenuti. A questo punto Gariardus impiega il recto della nostra pergamena per scrivervi il mundum qui edito, che viene svolto da una rogatio segnata da qualche altra parte fin dal marzo precedente e rimasta insoluta. 2a: Le notitiae relative ai due negozi di agosto, annotate sul dorso della pelle dell'animale intonsa, sono sviluppate su due pezzi ritagliati dalla medesima pelle in posizione diversa da quella che ospitava sul dorso corrispettivo le due minute. Consegnati al committente i due munda, rimane in dotazione al notaio il resto della pelle dell'animale, un pezzo della quale, proprio quello che conteneva nel verso le due minute ormai prive di qualsiasi valore, viene impiegato per sviluppare la carta di marzo, in base agli appunti scritti, come nel caso precedente, su altro supporto. 3a: È questa l'ipotesi più probabile. Tutte le rogationes, quella della donazione di marzo e le due dell'operazione di agosto, sono scritte nelle rispettive date, e quindi in tempi diversi, sul dorso della medesima pelle. Il notaio procede quindi al taglio di tre porzioni atte ad accogliere altrettanti munda, la cui scrittura non può che essere effettuata a partire dal mese di agosto, anche se viene ovviamente mantenuto l'accreditamento alle date sotto le quali erano stati minutati. Il taglio delle tre porzioni non tiene in alcun conto la posizione che le notitiae occupavano nel dorso della pelle intera, come lo prova il fatto che il mundum sopravvissuto non corrisponde alle rogationes del verso. Comunque siano andate le cose, resta il fatto che la notitia vergata nel marzo del 1041 (S. Pietro era ancora ecclesia) viene sviluppata nell'agosto successivo o nei mesi a seguire, quando l'istituzione beneficiaria si era trasformata a tutti gli effetti in monastero. Da qui la scelta del notaio (consapevole o, forse, inavvertita) di trasferire al marzo precedente la definizione istituzionale acquisita da S. Pietro soltanto più tardi.
La complessa genesi del documento qui edito non consente di stabilire se il notaio abbia seguito il computo pisano dell'incarnazione (come in tutti i documenti fino al giugno del 1041: l'ultimo è il n. 14) o lo stile della natività. Nel primo caso la data non può andare oltre il 24 marzo, nel secondo può cadere in qualsiasi giorno del mese.

(SN) In nomine domini Dei eterni. Anno ab incarnatjone domini nostri Iesu Cristi mille quadrageximo | primo, mense marcius, inditjone nona. Monesterio Sancti Petri que dicitur Monte | ego Petro de plebe Materno, locus Marti, qui profeso sum ex natjone mea legem vivere Roman[a], | offertor et donator ipsius monesterio, p(resens) p(resentibus) disi: quisquis in sanctis ac in venerabilibus l[oci]s [ex suis]| aliquit contullerit rebus, iusta Octori vocem, in oc seculo (a) centuplum accipiad, insuper, quod [melius est], | vitam posidebit eternam (1). Ideoque ego qui supra Petro do et offerro in adem monesterio it est | pecia una de vites cum arboris ollivarum super abente iuris mei, quam abere viso sum | in eadem plebe, locus edem Marti, est per mensura iusta tabul(a)s viginti due; coerit | ei: a mane via, a meridie Beatus presbiter, a sera et montis rebus Sancti Marii. Que autem s(upra)s(crip)ta | pecia de vites cum arboris ollivarum super abente iuris mei superius dicta, una cum accesi|one et ingreso seu cum superiore et inferiore suo qualiter supra l(egitur), inintegrum, ab ac die | in edem monesterio do et offerro et per presente cartula offersionis ibidem aben|dum confirmo, facientes exinde pars ipsius monesterio a presenti die proprietario | nomine quiquit volueritis, sine omni mea et ehredum meorum contraditjone, pro ani|ma mea marcedem; nec mihi licead ullo te(m)pore nolle quod voluit, set | quod ad me semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum inviolabiliter con|servare promito cum stipullatjone subnisxa. Acto in s(upra)s(crip)ta plebe Materno. Feliciter.
Signum + manu s(upra)s(crip)to Petroni qui anc cartula offersionis fieri rogavvit | ut supra.
Signum +++ manibus Landefredi et Liutefredi seu Sigenzoni viventes | lege Romana testes.
Signum ++ manibus Vuilielmi et Vitali testes.
(SN) Ego Gariardus notarius scriptor uius cartul(a) offersionis postra|dita conplevi et dedi.


(a) Segue alone causato dallo spandimento dell'inchiostro di lettera precedente.

(1) Cf. MATTH. 19, 29.

Edizione a cura di Ezio Barbieri ed Ettore Cau
Codifica a cura di Gianmarco Cossandi

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