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Sententia Milonis Taurinensis episcopi (Mediolanensis archipresbiteri) et Petri Mediolanensis presbiteri (S. Marie de Monte archipresbiteri)
117<4> settembre 2, <Milano>.
Pietro, prete della chiesa milanese e arciprete di S. Maria del Monte, per ordine di Milone, vescovo di Torino e arciprete di Milano, entrambi giudici delegati dal papa nella causa vertente tra Alberico vescovo di Lodi, da una parte, e Ogerio abate del monastero di Precipiano, dall'altra, sul monastero di S. Agata di Lomello, in conformità al consilium del giudice Eriprando, assessor nella presente causa, e di altri sapienti, assolve il vescovo dalle pretese dell'abate.
Originale, AMVLo, Pergamene, tab. 2 [A]. Regesti: Gavazzi, Regestum, f. 100r, n. 576 (con data 1178); Gavazzi, Inventarium, p. 93, n. 576 (con data 1178); Bonomi, Synopsis, p. 68, n. 119 (con data 1174). Trascrizione: Della Croce, I, 9, c.226r (con data 1174).
Sul verso, segnatura del XVI secolo: I.13; segnatura Gavazzi: 576, data e indicazione del contenuto della stessa mano; segnatura e data Bonomi: 119. MCLXXIV corretto da altra mano in 1178. Il verso della pergamena è stato usato per prove di disegno di un animale fantastico, che pare un drago.
Edizione: ZACCARIA, p. 211; CAPPELLETTI, XII, p. 348; VIGNATI, Codice diplomatico, II, n. 68; BOLLEA, n. 8.
Regesto: SALAMINA, n. 119.
Discreto stato di conservazione, in corrispondenza di uno dei due fori per il sigillo è stato praticato un ampio taglio netto che prosegue al di sopra della sottoscrizione, probabilmente effettuato per asportare il sigillo. La pergamena era originariamente piegata in due nel senso della scrittura, oltre la plica, e in tre nell'altro. Si vede la rigatura.
Sigillo pendente deperdito: restano plica e fori.
Tra l'elenco dei testimoni e la sottoscrizione di Adobadus è stato lasciato il consueto spazio riservato alle sottoscrizioni, che non furono però apposte, diversamente da quanto avviene di norma e, in particolare, in due sentenze analogamente pronunciate da Milone e scritte da Adobadus (cfr. docc. del 21 ottobre 1170, ASMi, AD, pergg., cart. 468, n. 11, ed. BARONI, S. Maria in Valle, n. 11; del 14 agosto 1174, ASMi, AD, pergg., cart. 475, fasc. 205a, ed. ZAGNI, S. Margherita, n. 18). In tale spazio, rimasto vuoto, ci si aspetterebbero almeno le sottoscrizioni di Milone e di Pietro ed eventualmente quelle di altri ecclesiastici intervenuti a vario titolo: se la loro assenza potrebbe far dubitare che il documento sia stato effettivamente perfezionato, si deve però tenere conto sia delle evidenti tracce del sigillo, sia del fatto che la presente sentenza è confermata dal pontefice in un documento del 1177 (nel quale, insieme a questa, sono confermate anche le sentenze del 5 aprile e del 20 agosto 1174).
Gli elementi di datazione non corrispondono. Nel documento l'anno indicato è il 1178 e l'indizione la settima, che corrisponderebbe invece al 1174: il 2 settembre, tuttavia, era già scattata l'ottava da un giorno. Nell'indicazione dell'anno il millesimo octavo è chiarissimo, anche se se resta il dubbio che la o iniziale sia corretta da s, svista forse indotta dal septuagesimo che precede o dal secundo che segue. Il 1178 non è comunque possibile: la causa è affidata a Milone da Cardano, in questi anni presule torinese e arciprete di Milano (nonché arcivescovo milanese dal 1187), dall'arcivescovo di Milano Galdino, morto nell'aprile 1176 (cfr. UGHELLI, IV, col. 161 e GAMS, p. 796) e qui citato come vivente; si ricordi poi che questa sentenza è confermata dal pontefice nel 1177. Considerazioni analoghe hanno indotto anche i precedenti editori ad attribuire il documento al 1174 (emendando perfino 'octavo' in 'quarto' senza alcuna avvertenza).
Difficile quindi giustificare i 'lapsus' del redattore: se il documento fu effettivamente redatto il 2 settembre 1174 possiamo considerare l'ipotesi che Adobadus, concentrato sull'ottava indizione scattata il giorno prima - che doveva ricordarsi di indicare correttamente -, abbia attribuito l'ordinale dell'indizione al millesimo, salvo poi indicare in numeri romani la settima indizione proprio perché inconsciamente convinto di avere già precisato che era scattata l'ottava. Ancora in relazione al millesimo, si potrebbe perfino considerare la possibilità che il documento sia stato scritto nel 1178: si tratterebbe allora di un altro originale redatto a distanza di anni dallo stesso Adobadus, visto che la mano è inequivocabilmente la sua (sappiamo del resto che era ancora vivo nel 1182, cfr. doc. dell'1 dicembre 1182, ed. BARONI, S. Radegonda, n. 26, ove figura quale lettore della Chiesa Milanese, 'magister scholarum' nonché prete di S. Giovanni in Brolo). In questo caso potremmo addirittura pensare che plica e fori di appensione del sigillo siano stati solo predisposti: come non furono apposte le sottoscrizioni, anche il sigillo di Milone potrebbe non essere stato mai appeso (sigillo, per inciso, che sarebbe stato lo stesso di quattro anni prima, poiché nel 1178 Milone era ancora vescovo di Torino). Resterebbe però da chiarire per quale motivo produrre un altro originale (dopo che la sentenza era stata confermata dal pontefice, peraltro, quindi non certo per avere un originale da presentare a quello scopo). Tuttavia, se il documento originariamente redatto nel 1174, ipoteticamente corroborato da sottoscrizioni e sigillo, fosse andato perduto, resterebbe a sua volta da chiarire perché nella presunta seconda redazione non si faccia alcun cenno a una normale procedura di rifacimento di originale perduto.
Sulla questione cfr. anche la già citata conferma apostolica di Alessandro III del 28 aprile 1177.
In nomine domini nostri Iesu Christi.
Cum inter dominum Albericum, Dei gr(ati)a Laudensem episcopum, et domnum Ogerium, abbatem monasterii de Percipiano, super monasterio | Sancte Agathe de Lomello controversia agitaretur, ventillata est causa coram domino Galdino, sancte Mediolanensis Ecclesie archiepiscopo, Apostolice Sedis legato, sed antequam de causa ipsa | plene cognosceretur, appellavit prefatus abbas ad domini pape audientiam, qui appellatione suscepta eandem causam domino Miloni, Taurinensi episcopo et Mediolanensi archipresbitero, audiendam | et fine debito terminandam absque appellationis remedio delegavit (1). Postulabat autem memoratus abbas ut idem episcopus prescripti monasterii sibi restitueret possessionem de qua per Albericum, | Laudensis Ecclesie quondam scismaticum episcopum ex auctoritate Octaviani heresiarcę, se deiectum esse dicebat, allegans quod Ęcclesiam ipsam diutissime possederat et ante tempus prefati Octaviani | longissimam inde habuerat possessionem, quod etiam per plures testes licet minus sufficientes probare videbatur. Econtra vero prenominatus episcopus possessionem ipsius monasterii ad Laudensem | Ecclesiam ex longissimo tempore pertinere dicebat, asserens quod ipse et antecessores eius censum inde habuerant et ipsum monasterium tamquam propriam ordinaverant ecclesiam; super hoc autem | plures produxit testes et multa exhibuit instrumenta, que manifeste monstrabant proprietatem eiusdem monasterii ad Laudensem Ecclesiam pertinere.
His igitur et aliis visis et diligenter | inspectis, dominus Petrus, Mediolanensis ecclesie presbiter et Sancte Marie de Monte archipresbiter, ex mandato prefati domini episcopi [et] conscilio Heriprandi iudicis, in eadem causa assessoris, | aliorumque multorum sapientum virorum, huiusmodi super possessione eiusdem monasterii protulit sententiam: 'In nomine Domini. A petitione domini Ogerii, abbatis monasterii de Percipiano, | quam nomine monasterii sui facit super possessione monasterii Sancte Agathe de Lomello, dominum Albericum episcopum Laudensem absolvimus'.
Actum in domo memorati episcopi, anno Domini mill(esim)o cent(esim)o septuag(esimo) octavo (a), secundo die mensis septembris, indicione VII.
Interfuerunt Rogerius de Sorrexina, Ardericus de Bonate, Gregorius Caghinarca, Sozus de Marliano, Otto Murena, Otto Dulcianus et alii plures clerici et laici.
Ego Adobadus lector, ex mandato supra memorati domini episcopi, hanc sententiam dictavi et scripsi, quam ipse suo sigillo insigniri precepit, feliciter.
(SPD)
(a) Così A: o- corretta da s
(1) Documento non reperito: cfr. il regesto in KEHR, VI/1, p. 243, n. 24, che lo trae dalla presente sentenza.
Edizione a cura di
Ada Grossi
Codifica a cura di
Ada Grossi