camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1966 - [1971]
Il complesso e non risolto rapporto che, soprattutto nel periodo repubblicano, avvinse le camere di commercio e gli uffici provinciali dell'industria in una sostanziale confusione di ruoli ed in una serie di rapporti gerarchici e funzionali mal definiti, portò ad una serie di proposte di riforma.
Tuttavia, con la legge 26 settembre 1966, n. 792 (legge 26 settembre 1966), il legislatore si limitò a modificare la denominazione delle camere, degli uffici e del Ministero da cui questi ultimi dipendevano, perdendo un'occasione utile per disciplinare in maniera più coerente e razionale l'intera organizzazione degli uffici pubblici che, in ambito periferico, si occupano di monitorare la situazione economica e sociale.
A seguito del provvedimento appena citato, il Ministero dell'industria e del commercio assunse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 1), mentre gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assunsero rispettivamente la denominazione di Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per completezza, riportiamo qui l'organizzazione ed il ruolo delle camere di commercio.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono enti di diritto pubblico a circoscrizione provinciale ed hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali, artigianali ed agricoli della provincia; esse, inoltre, esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell'imposizione tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia (vedi voce relativa).
Dal punto di vista organizzativo, le camere sono dotate di in un Consiglio generale elettivo, che elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente. Un altro organo delle camere, peraltro quello che in maniera più diretta ed assidua si occupa dell'amministrazione attiva dell'intero organismo camerale, è la Giunta, composta da un Presidente (nominato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e da quattro Membri (nominati dal prefetto della provincia avuta l'approvazione del Ministero dell'industria) rappresentanti i commercianti, gli agricoltori, gli industriali ed i lavoratori.
Con la legge 12 luglio 1951, n. 560 (legge 12 luglio 1951), inoltre, ai componenti della giunta camerale sono stati aggiunti altri due membri in rappresentanza degli artigiani e dei coltivatori diretti, mentre con la legge 29 dicembre 1956, n. 1560 (legge 29 dicembre 1956) è stata prevista la possibilità di estendere la rappresentanza, in seno alle giunte medesime, anche ad altri settori produttivi che rivestano, nella circoscrizione della camera, una particolare importanza.
Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle amministrazioni pubbliche periferiche e locali e di raccordo e coordinamento tra gli operatori economici della circoscrizione sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante gli anni '50. In relazione a questo processo riformatore, le camere di commercio si sono viste attribuire (decreto 28 giugno 1955) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (vedi voce relativa).
In particolare, l'art. 13 del decreto presidenziale appena citato ha previsto che le camere dovessero:
- Ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia;
- Esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per legge ad uffici dell'amministrazione centrale dello Stato;
- Rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
- Formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di settore);
- Provvedere, su richiesta dell'amministrazione centrale, all'esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio e, col consenso di questo, all'esecuzione di determinati incarichi per conto di altri dicasteri.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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