consiglio provinciale di sanità 1865 - [1971]
L'organizzazione periferica dei servizi sanitari ha risentito del dibattito dottrinale che, a questo proposito, si svolse nei principali paesi europei nel corso del XIX secolo. Infatti, se l'organizzazione della sanità a livello centrale ha seguito un po' dovunque linee di tendenza semplici e facilmente classificabili, in periferia le scelte adottate sono state spesso molto differenziate in base ai vari modelli di amministrazione nazionale adottati. La questione cruciale e preliminare da sciogliere, in ordine all'amministrazione periferica dei servizi sanitari, ruotava attorno alla scelta di affidare la direzione di questi organi ad uffici tecnici o, al contrario, amministrativi. Nel primo senso si orientarono paesi come la Germania, l'Olanda, la Danimarca e la Norvegia, nel secondo senso si indirizzarono la legislazione spagnola, quella francese e, un po' di riflesso, quella italiana.
La legge di unificazione amministrativa 20 marzo 1865, n. 2248, che fra i vari settori mirava ad organizzare anche l'amministrazione periferica della sanità, oltre ad istituire il Consiglio provinciale di sanità, attribuì l'intera materia sanitaria all'autorità amministrativa: nei comuni avrebbero provveduto i sindaci, mentre nei circondari e nelle province, rispettivamente, i sottoprefetti ed i prefetti (legge 20 marzo 1865).
Il Consiglio provinciale di sanità fu dunque istituito nel 1865 e posto alle dirette dipendenze del Ministero degli Interni. Tale dipendenza si perpetuò fino a quando, con l'istituzione del Ministero della Sanità (legge 13 marzo 1958 a), il consiglio provinciale divenne in base alla stessa legge amministrazione periferica del neonato dicastero.
Il Consiglio provinciale di sanità è dotato di competenze sia di tipo esecutivo che meramente consultivo, detenendo il controllo sia della situazione igienico-sanitaria della provincia, che dei provvedimenti presi dagli enti locali in materia sanitaria e fronteggiando eventuali situazioni di emergenza sanitaria che si manifestano in sede locale.
Il Consiglio provinciale di sanità è composto e presieduto dal prefetto della provincia e di esso fanno anche parte:
- Tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- Una persona esperta nelle materie amministrative;
- Una persona esperta nelle scienze agrarie;
- Il medico provinciale;
- Il veterinario provinciale;
- L'ufficiale medico in attività di servizio, di più alto grado, residente nel capoluogo della provincia;
- Il presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
- L'ufficiale sanitario del capoluogo.
I cinque membri del Consiglio provinciale di sanità indicati nei primi tre punti della suesposta lista sono nominati dal Ministro dell'Interno, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I restanti membri, invece, appartengono al consiglio provinciale di diritto.
Il Consiglio provinciale di sanità si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, nel mese di aprile, e straordinariamente tutte le volte che il prefetto ritenga necessario convocarlo. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del prefetto, che è al contempo presidente dello stesso consiglio provinciale di sanità.
Dal punto di vista dei compiti svolti dal Consiglio provinciale di sanità, essi possono distinguersi tra attività di amministrazione attiva ed attribuzioni di tipo consultivo. Tra le prime ricordiamo che il consiglio:
- Prende in esame tutti gli avvenimenti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
- Propone al prefetto i provvedimenti da adottare e le investigazioni che giudica opportune in materia sanitaria;
- Designa un componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
- Propone il regolamento dei premi ai proprietari ed agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, destinati agli operai ed ai contadini.
Le funzioni consultive del consiglio provinciale sono esercitate attraverso l'espressione di pareri nei riguardi di numerosi provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (di solito Comuni e Province). In alcuni casi il parere è obbligatorio e la sua mancanza rende l'atto amministrativo illegittimo e quindi annullabile; in altri casi il parere è solo facoltativo e può essere chiesto, ove lo ritenga opportuno, dal prefetto.
Più in dettaglio, il voto (parere) del consiglio è obbligatorio, per quanto riguarda naturalmente gli aspetti igienico sanitari, sui seguenti provvedimenti:
- regolamenti locali di igiene e sanità;
- regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e su ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
- regolamento provinciale di polizia veterinaria;
- regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
- regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- costituzione coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
- piante organiche delle farmacie;
- costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
- relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/300014/