intendenza di finanza 1869 - [1971]
Le prime realizzazioni dell'idea di concentrare in un unico ufficio periferico dello Stato le attività di controllo, vigilanza ed amministrazione del processo impositivo risalgono ai secoli XVI e XVII quando, soprattutto in Francia, l'affermarsi delle strutture dello Stato moderno condusse ad una più stretta tutela delle operazioni di prelievo fiscale in periferia.
Questa tendenza all'accentramento fiscale ha riguardato molti Stati italiani preunitari, fra cui il regno di Sardegna (con le figure degli intendenti) ed il regno Lombardo-Veneto (dove le regie intendenze politiche provinciali già nel corso del '700 costituivano gli antenati, rispettivamente per la parte politica e per quella finanziaria, delle Prefetture e delle Intendenze di finanza).
Nel periodo immediatamente successivo all'unificazione, il problema del coordinamento finanziario non fu affrontato, soprattutto perché ciò avrebbe significato vulnerare la tradizionale autonomia, sia politica che finanziaria, del prefetto. Tuttavia, anche a causa della confusione creata dall'istituzione di numerose direzioni compartimentali per gli affari finanziari, il regio decreto 26 settembre 1869, n. 5286 istituì le Intendenze di finanza (decreto 26 settembre 1869), amministrazione periferica del Ministero delle finanze i cui compiti furono ulteriormente definiti dal regio decreto 18 dicembre 1869, n. 5397 (decreto 18 dicembre 1869).
Attraverso questi provvedimenti si operò una distinzione fra funzioni di vigilanza politica, che rimanevano in capo ai prefetti, e responsabilità amministrative e finanziarie, di competenza delle neocostituite Intendenze.
Dal punto di vista organizzativo, le Intendenze furono strutturate in un gabinetto dell'Intendente ed in 9 Reparti amministrativi:
- gabinetto dell'Intendente; questo ufficio si interessa dell'amministrazione del personale dell'Intendenza e degli uffici finanziari dipendenti;
- il reparto degli Affari generali provvede alla trattazione degli affari inerenti l'acquisizione e la stipula dei contratti relativi ai locali in affitto ad uso degli uffici finanziari;
- il reparto demanio e fondo per il culto tratta gli affari concernenti l'amministrazione dei beni del demanio pubblico, del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato e la gestione del fondo per il culto;
- il reparto tasse e imposte indirette sugli affari sorveglia l'attività degli uffici del registro, delle conservatorie, dei registri immobiliari e degli uffici Iva;
- il reparto doganale, imposte indirette e finanza locale provvede alle restituzione agli aventi diritto dei dazi doganali, delle imposte di fabbricazione indebitamente riscosse e vigila sulle entrate di natura fiscale ed extrafiscale della Provincia e dei comuni compresi nell'ambito della propria giurisdizione. Eroga, inoltre, le somme spettanti annualmente alla Provincia ed ai comuni;
- il reparto lotto e lotterie svolge le operazioni relative a tutti i giochi a premi organizzati e gestiti dallo Stato per il tramite del Ministero delle finanze;
- il reparto imposte dirette appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione dei tributi dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
- il reparto contenzioso-penale tributario gestisce le controversie pendenti tra l'Intendenza ed il pubblico;
- il reparto danni di guerra prende in esame le istanze e liquida i risarcimenti o gli indennizzi per danni di guerra;
- il reparto vigilanza sulla riscossione assolve, in maniera ampia e generale, il compito di controllare l'andamento delle pubbliche entrate.
Per quanto riguarda il ruolo e le attività di questa amministrazione, ricordiamo che le Intendenze di finanza costituiscono un ufficio a competenza generale, con a capo l'Intendente ed alla diretta dipendenza del Ministro delle finanze; le Intendenze provvedono alla riscossione dei tributi, al pagamento delle spese, all'amministrazione del patrimonio dello Stato, alla tutela degli interessi erariali e, in genere, ad "ogni altra materia di loro competenza ed istituto" (art. 50 regio decreto n. 5286).
Oltre ai compiti delle direzioni compartimentali del demanio e tasse sugli affari, delle imposte dirette, del catasto, di pesi e misure e delle gabelle, alle Intendenze sono attribuite le competenze delle ispezioni distrettuali e delle agenzie del Tesoro. Alle dipendenze dell'Intendente, in questo modo, sono posti tutti gli uffici finanziari "con vario nome esistenti" nella provincia.
Le Intendenze di finanza sono una tra le amministrazioni periferiche dello Stato che meno ha cambiato fisionomia nel corso dei suoi primi 110 anni di vita. Tuttavia, quattro disposizioni normative ed una importante decisione giurisprudenziale hanno modificato alcune delle prerogative delle Intendenze, in alcuni casi ampliandole ed in altri restringendole. Esporremo queste riforme distinguendo tra quelle avvenute durante il fascismo e quelle relative al periodo repubblicano.
Durante il fascismo, la legge 7 gennaio 1929, n. 4 in materia di trasgressioni tributarie, ha riconosciuto all'Intendenza di finanza alcune funzioni giurisdizionali (legge 7 gennaio 1929). Infatti, con questo provvedimento tutte le trasgressioni che, a termini delle vigenti disposizioni, non costituiscono reato sono definite, con rapida procedura amministrativa, dall'Intendente di finanza, che dispone affinché il verbale di accertamento venga notificato al trasgressore. Per le violazioni che costituiscono reato, invece, la competenza rimane al giudice ordinario. Inoltre, l'Intendenza di finanza fu chiamata con questo provvedimento a svolgere una funzione giurisdizionale vera e propria in caso di violazioni costituenti contravvenzioni. Con la caduta del fascismo, però, l'oggettiva difficoltà ad individuare nell'Intendente-giudice quella terzietà che sola può garantire l'indipendenza del giudizio ha indotto la Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 1957, n. 46, a stabilire l'illegittimità costituzionale di una parte della norma del 1929, e cioè quella relativa alla competenza dell'Intendenza a giudicare in materia di trasgressioni colpite da sanzioni pecuniarie.
Sempre durante il periodo fascista, il regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639 ha disposto che le Intendenze dovessero vigilare su tutte le pubbliche entrate e riferire al Ministro sull'andamento dell'attività tributaria nel territorio della Provincia (decreto legge 7 agosto 1936 a). Con lo stesso decreto vennero istituiti gli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte sugli affari e delle imposte dirette (vedi voce relativa), i quali hanno sottratto importanti attribuzioni all'Intendenza.
Nel periodo repubblicano, le attribuzioni delle Intendenze sono state estese in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, che ha attuato un più accentuato decentramento dei vari servizi per materia e soprattutto per valore dall'amministrazione centrale delle finanze ai suoi uffici periferici (decreto 4 febbraio 1955).
Infine, la rappresentanza sostanziale dell'amministrazione finanziaria, che veniva riconosciuta alle Intendenze di finanza nella persona del loro capo amministrativo (l'Intendente), in base al regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361 (decreto 25 giugno 1865) e che fu affermata costantemente in giurisprudenza, non compete più ai medesimi in dipendenza delle nuove norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato, emanate con la legge 25 marzo 1958, n. 260 e secondo cui "tutte le citazioni devono essere notificate alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente " (legge 25 marzo 1958).
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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