ufficio del genio civile 1859 - [1971]
Gli uffici del Genio civile, che nel Regno di Sardegna avevano tradizionalmente fatto capo al Ministero degli Interni, con il regio decreto 20 novembre 1859, n. 3754 furono posti alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Ministero dei Lavori Pubblici (decreto 20 novembre 1859). Corpo tecnico per eccellenza, il Genio civile ha da subito goduto di un'ampia autonomia operativa, rappresentando un allontanamento dal tradizionale modello amministrativo per Ministeri adottato nel Regno d'Italia e prescindendo, in maniera sempre più rilevante col passare del tempo (ad esempio con la legge Baccarini 5 luglio 1882, n. 874), dal controllo/coordinamento esercitato in provincia dalla Prefettura.
Dal punto di vista organizzativo (decreto 3 settembre 1906, modificato con legge 13 luglio 1921), gli uffici del Genio civile si distinguono in Uffici ordinari a servizio generale, che agiscono nell'ambito della circoscrizione provinciale e Uffici speciali, che vengono eccezionalmente istituiti qualora occorra sottrarre specifici servizi alla competenza degli uffici ordinari (ad esempio l'Ufficio del Po). Sia per i servizi ordinari che per quelli speciali possono essere istituite Sezioni autonome anziché uffici.
Gli uffici ordinari del Genio civile hanno sede in ogni capoluogo di provincia, ad eccezione dell'ufficio del Genio civile di Este; ad essi sono affidati tutti i servizi previsti dalla legge e corrispondenti alla circoscrizione territoriale loro assegnata, rimanendo esclusa ogni competenza sui servizi, permanenti o straordinari, che siano affidati ad Uffici speciali. La circoscrizione degli Uffici ordinari, infine, può estendersi, quando le esigenze di servizio lo richiedano (ma esclusivamente per quel determinato servizio) anche al territorio di province limitrofe.
Gli Uffici ordinari del Genio civile hanno trovato una definitiva sistemazione organizzativa attraverso il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287. Con questo provvedimento, ogni sede ordinaria del Genio civile è stata ripartita, salvo alcune espresse eccezioni, in 8 sezioni, rispettivamente denominate: servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità.
Le attività svolte dal Genio civile sono eminentemente di natura tecnica ed esecutiva; l'attività amministrativa si riduce alla tenuta della contabilità ed al controllo del buon andamento delle opere realizzate ed in via di realizzazione. In linea generale, quattro sono gli ambiti di attribuzione dell'amministrazione del Genio civile:
- progettazione dei lavori dello Stato ovvero eseguiti con il suo contributo o concorso; nell'ambito della propria circoscrizione amministrativa, il Genio civile esercita altresì la direzione, l'alta sorveglianza e la contabilizzazione delle opere pubbliche realizzate;
- esecuzione di prestazioni, esercitate in qualità di organo tecnico dello Stato operante nelle province, per conto di altre amministrazioni o enti pubblici. In quest'ambito, una speciale importanza ha storicamente rivestito il rapporto di collaborazione tra Prefettura e Genio civile, collaborazione in cui gli uffici del Genio hanno operato come organo di staff tecnico del prefetto e non secondo un rapporto di subordinazione gerarchica;
- partecipazione tramite rappresentanti (di solito l'ingegnere capo) agli organi collegiali costituiti per esprimere pareri su attività di competenza di uffici di altre amministrazioni, ma per le quali sia manifesta l'esigenza di una valutazione tecnica approfondita e circostanziata;
- predisposizione delle pratiche di istruzione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, di concessione di contributi per danni di guerra e per danni derivanti da altre calamità come alluvioni o terremoti.
Per rendere più evidenti gli ambiti di attività in cui il Genio civile è stato chiamato ad operare, ricordiamo che dall'unificazione in poi i suoi uffici si sono occupati della costruzione delle strade ferrate ed ordinarie, dell'esercizio diretto delle strade ferrate che lo Stato ritenesse opportuno assumere in proprio, della pulizia e del regime delle acque pubbliche, delle opere di difesa e di navigazione, delle opere di costruzione e di manutenzione dei porti e di quelle di difesa delle spiagge, dei piani di ampliamento degli abitati, della conservazione dei pubblici monumenti, della costruzione e della manutenzione degli edifici pubblici (eccetto quelli appartenenti alle Amministrazioni militari), dello stabilimento, della manutenzione e dell'esercizio dei telegrafi, della direzione delle miniere sfruttate direttamente dallo Stato e della concessione di quelle affidate alle industrie private.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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