ufficio provinciale di pubblica sicurezza 1890 - [1971]
Nel Regno di Sardegna, l'amministrazione della pubblica sicurezza ebbe la sua giuridica costituzione con la legge 30 settembre 1848, n. 798 emanata da Carlo Alberto di Savoia (legge 30 settembre 1848). Tale ordinamento fu poi recepito dalle leggi di unificazione amministrativa del 1865 (legge 20 marzo 1865). L'amministrazione della pubblica sicurezza fu così posta alle dipendenze del Ministero degli interni e, a livello periferico, dei prefetti (nelle province) e dei sottoprefetti (nei circondari).
Con la legge 21 dicembre 1890, n. 7321(legge 21 dicembre 1890) fu istituito in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze del prefetto, un Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza ed in ogni capoluogo di circondario, alle dipendenze del sottoprefetto, un Ufficio Circondariale di Pubblica Sicurezza (art. 3); lo stesso provvedimento stabilì anche che nelle città capoluogo di provincia con popolazione superiore a centomila abitanti, all'Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza potesse essere preposto un questore. In ogni caso, l'Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza, fosse o meno sede di Questura, rimaneva una divisione amministrativa della prefettura. In questo modo, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articolava in una serie di organi periferici con competenza generale, dipendenti dall'autorità provinciale e circondariale (e dal 1927 locale, vedi infra) di pubblica sicurezza, nonché in altri uffici periferici con competenza speciale su determinate materie.
La legge n. 7321 confluì nel testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza emanato con il regio decreto 21 agosto 1901, n. 409 (decreto 21 agosto 1901). Questa legge modellò l'assetto organizzativo dell'amministrazione della pubblica sicurezza a livello periferico: nelle province con sede di Questura, questa era infatti contemporaneamente ufficio circondariale e provinciale di pubblica sicurezza; nelle altre province, invece, il prefetto doveva provvedere direttamente agli affari di pubblica sicurezza ed era in ciò coadiuvato dal capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, che in questo caso non era un questore ma un commissario. Analogamente, nei circondari il sottoprefetto, autorità politica e circondariale di pubblica sicurezza, era assistito dal capo dell'Ufficio Circondariale di Pubblica Sicurezza, solitamente un vicecommissario, un delegato anziano o, in via eccezionale e nei centri di maggiore importanza, un commissario.
Il nuovo testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 ribadì le linee del quadro organizzativo testé descritto e riaffermò che gli Uffici Provinciali di Pubblica Sicurezza e gli Uffici Circondariali di Pubblica Sicurezza facevano parte, rispettivamente, degli uffici di Prefettura e di Sottoprefettura (decreto 31 agosto 1907).
Durante il fascismo, il regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593 riformò l'ordinamento delle autorità di pubblica sicurezza (decreto legge 14 aprile 1927). Con questo provvedimento, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza venne distinta in provinciale e locale, eliminando così l'autorità circondariale (anche in conseguenza della soppressione, avvenuta pochi mesi prima, delle Sottoprefetture).
Il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, entrato in vigore con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 stabilì poi che il questore dovesse essere l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e confermò l'istituzione - prevista già nel 1927 - di una sede di Questura in ogni capoluogo di provincia, provvedendo ad eliminare così gli Uffici Provinciali di Pubblica Sicurezza non sede di Questura (decreto 18 giugno 1931).
Per quanto riguarda le attività svolte dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza (vedi anche la voce Questura), il testo unico del 1931 sintetizza nella maniera più compiuta le prerogative dell'ufficio in questione. L'art. 1 del regio decreto - elaborato da Alfonso e da Alfredo Rocco - assegna infatti all'autorità di pubblica sicurezza le seguenti funzioni:
- sorvegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, sulla loro incolumità ed sulla tutela della proprietà;
- curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;
- prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni; provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
Il testo unico del 1931 è rimasto in vigore anche nel successivo periodo repubblicano. Le attribuzioni dell'autorità preposta alla pubblica sicurezza e le stesse modalità della loro attuazione sono state sovente oggetto di forti critiche in sede politica durante i primi venticinque anni di vita della Repubblica. In particolare, il testo unico del 1931 è stato contestato nelle parti in cui si poneva in misura più evidente in contrasto con la Costituzione e con le garanzie che essa prevede per i diritti fondamentali dei cittadini.
Ciononostante, è stato solo grazie all'intervento della Corte costituzionale, che tra il 1956 ed il 1971 ha invalidato alcune disposizioni dell'ordinamento fascista sulla pubblica sicurezza, che si è giunti ad un'amministrazione dei servizi di polizia maggiormente consona ai valori ed alle strutture di uno Stato di diritto. Lo stesso assetto istituzionale degli apparati preposti in sede periferica alla pubblica sicurezza non ha comunque subito modifiche di rilievo entro il 1971, rispetto a quanto già stabilito dallo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, entrato in vigore con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ultima modifica: 12/06/2006
[ Fulvio Calia ]
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