Origine del Libero Stato (Freistadt) delle tre leghe
Nel 1512 la Valtellina e i contadi di Bormio e di Chiavenna, terre del ducato di Milano, furono occupati dalle milizie delle comunità retiche della Lega Caddea, capitanate da Conradin von Planta; a quel tempo, oltre alla Caddea o Lega della Casa di Dio (Gotteshausbund), erano già organizzate nella Rezia anche la Lega Superiore o Grigia (Obererbund o Grauerbund), e la Lega delle dieci Giurisdizioni o Dritture (Zehngerichtenbund).
Tra le singole leghe esistevano inizialmente solo patti bilaterali, stabiliti negli anni 1440 e 1450. Il termine "Tre Leghe" ("Drei Bunde") si trova usato nel 1461, ma solo nel 1471, secondo la tradizione, ebbe luogo l'unione delle leghe in una repubblica, con un atto detto confederazione di Vazerol, per la difesa del libero stato, essendo inoltre stabilita un'annua dieta da tenersi in vicenda nei capoluoghi delle leghe (Coira per la lega Caddea, Ilanz per la Lega Grigia, Davos per la Lega delle Dieci Giurisdizioni).
Le comunità retiche acquisirono l'indipendenza di fatto dopo avere sconfitto nella località di Calven nel 1499 le truppe imperiali di Massimiliano I d'Absburgo.
La prima carta costituzionale dello stato retico si ebbe con il Bundesbrief o carta della lega del 23 settembre 1524, che ribadì quanto stabilito dai precedenti trattati tra lega e lega: aiuto reciproco verso l'esterno, libertà di commercio, sicurezza delle strade, divieto di fare giustizia da sè e obbligo di adire a un tribunale arbitrale per la composizione delle contese fra le leghe o i membri di una lega. Più che unione fra le leghe venne allora sancita quella fra i quarantotto comuni che le costituivano, presso i quali permaneva l'effettiva sovranità, anche se lo stato si chiamava "libero stato delle comuni tre leghe".
Presupposti storici e giuridici dell'autonomia nei Grigioni
L'affermazione dell'autonomia e della libertà personale tra le popolazioni della Rezia nel basso medioevo non erano un fenomeno isolato, riscontrandosi similmente in un vasto territorio dell'arco alpino compreso tra la Francia e il Tirolo, dove furono raggiunti dalle diverse genti risultati analoghi, pur partendo da premesse differenti, per esempio nelle attribuzioni dei magistrati locali.
Nel periodo di crisi della società feudale, tra XII e XIII secolo, la vita dell'antica Rezia ricevette nuovi impulsi attraverso l'immigrazione dei walser, che dal Vallese raggiunsero in due ondate varie vallate retoalpine: le valli del Reno, Vals, Safien, l'Heinzenberg, la valle di Davos. A questi immigrati i signori feudali retici misero a disposizione terreni in vallate in cui le vecchie popolazioni romance non si erano stanziate permanentemente, perché erano al di sopra della zona delle colture a grano.
In queste zone i walser fondarono abitati stabili, dissodarono terreni, strappandoli in parte ai pascoli, in parte ai boschi; essi si rivelarono presto anche abili commercianti. Al signore feudale dovevano prestare aiuto militare e versavano modesti tributi per il terreno da coltivare loro assegnato. Dovendo queste nuove popolazioni creare esse stesse la base della propria esistenza su terreni mai ambiti fino ad allora da nessuno, il signore feudale concesse loro la libertà personale e la libera affittanza del terreno sfruttato, con esplicito diritto di eredità.
In quelle terre, prima dell'immigrazione dei walser, il terreno coltivato, inclusi gli alpi, appartenevano in gran parte al signore feudale temporale o ecclesiastico; la maggior parte della popolazione era composta da contadini legati alla terra, solo in alcuni villaggi vivevano uomini liberi, coltivatori di terre proprie.
Con la venuta dei walser in terra retica vennero poste le basi di una nuova forma di diritto fondiario: il diritto di libero sfruttamento (senza sorveglianza e imposizioni di sorta), il diritto di eredità, e in misura limitata (il signore ne aveva la prerogativa), il diritto di alienazione. I walser, stranieri immigrati, ottennero questi diritti prima delle vecchie popolazioni romance.
Al consolidamento della situazione economica delle nuove popolazioni si aggiunse lo sviluppo delle condizioni giuridiche delle loro comunità. La base politico-amministrativa delle colonie più vecchie dei walser fu posta dal barone Walter de Vaz con una carta di libertà concessa alla popolazione di lingua tedesca della valle del Reno il 9 settembre 1277. Questo documento permise ai walser di darsi leggi e organi amministrativi propri, alla cui testa fu posto l'ammann (Amstmann), uomo investito di uffici, amministratore, magistrato.
Nella Rezia romancia il percorso verso la libertà individuale e l'autonomia del comune fu più lento e più lungo. Qui l'evoluzione delle comunità partì dal sistema di gestione dei pascoli comuni, boschi e alpi (Allmende) che non facevano parte del sistema di economia rurale del signore, ma erano sfruttati in comune dalla popolazione dei singoli abitati. Per un simile sistema di utilizzo e per la manutenzione delle vie di accesso occorreva un'organizzazione e una regolamentazione. Sorsero così dei consorzi, che abbracciavano la popolazione di una o più vicinie, le cosiddette corporazioni territoriali (Markgenossenschaften) che si diedero prescrizioni e organi sempre più perfezionati.
I membri dei consorzi possedevano gli stessi diritti e doveri, a qualunque classe sociale appartenessero. Nell'ambito di queste organizzazioni, il singolo e la comunità erano completamente liberi nelle loro azioni. Il passaggio dal regime feudale al regime democratico dei comuni si attuò però in modo completo quando le comunità riuscirono a ottenere l'effettivo esercizio dell'alta giurisdizione sui propri territori. L'ammann retico delle comunità dei walser e delle popolazioni romance, capo del comune e amministratore della bassa giurisdizione, presiedeva l'assemblea dei vicini, curava gli interessi materiali della comunità e faceva osservare i "diritti e le leggi del luogo".
Organizzazione istituzionale dei Grigioni
Nel libero stato delle tre leghe gli organi federali erano tre: il congresso, formato dai capi delle tre leghe: si riuniva nella città di Coira solitamente in aprile, ottobre e dicembre; svolgeva limitate funzioni, fra le quali quella di inviare ai comuni i progetti e le proposte avanzate dall'esterno e formulate davanti alla dieta. Il gran congresso (Beitag), formato dai tre capi delle leghe assistiti da tre-cinque deputati per ciascuna lega; si riuniva a Coira in gennaio o febbraio.
La dieta federale (Bundestag) era composta da sessantatre deputati dei quarantotto comuni giurisdizionali che componevano lo stato (ogni comune aveva almeno un rappresentante, i comuni più importanti ne avevano due, Coira tre) si riuniva a turno nei tre capoluoghi ed era presieduto dal capo della lega in cui si teneva l'assemblea. Era l'organo deliberativo federale, ma le sue decisioni erano sottoposte al referendum dei singoli comuni.
I comuni giurisdizionali (Gerichtsgemeinden) del libero stato delle tre leghe, a loro volta ripartiti in vicinanze, erano raccolti in "comun grandi" (Hochgerichte). Lo stato nel suo insieme era formato da ventisei comun grandi. Ogni comune giurisdizionale eleggeva un proprio magistrato e possedeva statuti propri, si amministrava autonomamente; i comuni fungevano anche da magistratura d'appello per i ricorsi dei sudditi respinti dalla dieta. Se nasceva qualche discrepanza fra le tre leghe, tre o quattro giudici, sciolti dal giuramento verso la propria lega, fungevano, come si è accennato, da tribunale arbitrale; se insorgeva un contenzioso fra due leghe, ne veniva conferito il giudizio alla terza.
Esisteva poi un tribunale censorio, detto Strafgericht, che si formava a tempo indeterminato, a seconda delle circostanze, per correggere le leggi, gli abusi di governo, e inquisire i reati di stato, formato da giudici eletti per uno o due anni dalle ventisei comunità, con autorità suprema. Nello stato grigione i detentori effettivi del potere, fino alla fine del XVIII secolo, furono dunque i comuni.
Organizzazione territoriale delle tre leghe
L'Obererbund o Grauerbund, ovvero Ligia Grischa o Lega Grigia, con capoluogo Ilanz (Glion, Iante) si costituì nel suo primo nucleo nel 1395 tra alcune comunità dell'alta valle del Reno anteriore e completò il suo processo di aggregazione con il patto giurato a Trun nel 1424, detto Foedus Griseum. In quell'anno, il 16 marzo, venne infatti conclusa e stilata l'alleanza fra l'abate Pietro, il comune di Disentis, i fratelli Giacomo, Enrico e Ulrico Brun signori di Razuns, con i comuni di Safien, Tenna e Obersaxer; il conte Giovanni de Sacco-Mesocco, con le giurisdizioni, ministrali e comuni di Ilanz, Gruob, Lugnez, Vals, Kastris e Flims; il conte Ugo di Werdenberg-Heiligenberg, con le genti di Trun, Tamins e i comuni dei "Liberi", sopra il Guald di Flims, i comuni di Valdireno e Schams. Il 23 aprile 1480, a loro istanza, furono accettati a pieno diritto e a pari doveri nella Lega Grigia i due comuni dell'alta Mesolcina di Mesocco e Soazza; il resto della Mesolcina e della Calanca, già parte del ducato di Milano, entrò nella lega solo il 4 agosto 1496. La Lega Superiore o Grigia era formata nella seconda metà del XVI secolo da ventuno comuni giurisdizionali, raccolti in otto comun grandi; era presieduta da un capo detto Landrichter; aveva ventisette voti nella dieta federale.
La Gotteshausbund, ovvero Lia da la Chiadè o Lega della Casa di Dio o Caddea, con capoluogo Chur (Cuoira, Coira) fu fondata a Coira nel 1367 dai sudditi e dai comuni delle terre del vescovo. La Lega Caddea non si dotò nominalmente di uno statuto e non emanò mai disposizioni circa la giustizia, si diede un atto di fondazione in cui era definita la sua posizione rispetto al vescovo come signore temporale.
La Lega Caddea nella seconda metà del XVI secolo era formata da diciassette comuni giurisdizionali, raccolti in undici comun grandi; era presieduta da un capo detto Bundespraesident; aveva ventidue voti nella dieta federale. Le undici giurisdizioni o "dritture" grandi erano: Coira; Drittura dei IV comuni, con Trimmis, Zizers, Untervaz, Igis; Tumgias-cha, con Ortestein e Farschno; Sursette e Chastè; Greifenstein, con Vaz di Sopra e Bravuogn; Ramosch, con Ramosch, Stalla (Bivio), Avras (Avers); Engiadin'Ota, con le Dritture di Sotto e Sopra Fontauna Merla (Zuoz e Samedan); Engiadina Bassa, con le Dritture (in civile) di Sotto e Sopra Tasna; Val Bregaglia, con le Dritture di Sotto e Sopra Porta; Val Monastero; Val Poschiavo.
La Zehngerichtenbund, ovvero Liga da las Desch Dreturas o Lega delle Dieci Giurisdizioni o Dritture, con capoluogo Davos (Tavau, Tavate) si costituì nel 1436. In quell'anno infatti, l'8 giugno, i delegati dei vicini del Prattigau, che era formato da cinque comunità, di Davos, Schanfigg, Churwalden, Belfort, unitamente a quelli di Maienfeld e Malans si riunirono a Davos, ove fondarono una lega di comune difesa. Nella seconda metà del XVI secolo, la Lega delle Dieci Dritture era formata da dieci comuni giurisdizionali raccolti in sette comun grandi; era presieduta da un capo detto Landammann; aveva quattordici voti nella dieta federale.
Il dominio retico su Valtellina, Bormio, Chiavenna
Al momento del crollo del governo francese sul ducato di Milano, nel 1512, i Grigioni occuparono militarmente la Valtellina, i contadi di Bormio e Chiavenna, e le tre pievi dell'Alto Lario (Dongo, Gravedona, Sorico), ma tardarono quasi tre anni a dare alle terre occupate un governo stabile ed efficiente. Dal 1515 la dieta di Ilanz provvide a nominare il primo governatore stabile. Durante il loro dominio su Valtellina e contadi, protrattosi fino al 1797, pur con la grave interruzione compresa tra la rivolta antiprotestante del 1620 e il capitolato di Milano del 1639, le tre leghe inviarono ordinariamente sei funzionari (Amleute) o ufficiali per il governo della Valtellina: un governatore o capitano generale e un vicario con residenza a Sondrio, che svolgeva le funzioni di giudice criminale, e quattro podestà, una per ciascuna delle giurisdizioni di Tirano Teglio, Morbegno, Traona.
Fino al 1603 tali funzionari vennero eletti dalla dieta federale delle tre leghe, in seguito vennero designati a rotazione secondo un preciso turno dai comuni retici, mediante appalto. Alla scadenza del mandato, il governo delle tre leghe mandava in valle alcuni giudici per vagliare le querele che fossero state avanzate contro le autorità governative; tali giudici, fino al numero di tre per lega, con un presidente, formavano la "sindacatura".
Ciascuna giurisdizione manteneva i propri organi di autogoverno, cioè consiglio, cancelliere, consoli di giustizia, agenti e servitori; organo della Valtellina nel suo complesso era il consiglio di valle. Bormio e Chiavenna conservarono la loro fisionomia giuridica e i loro privilegi giuridici e commerciali confluenti in una larga autonomia, che era di fatto temperata soltanto dal commissario retico inviato ogni biennio a Chiavenna e in Bormio dal podestà.
All'ingresso nel dominio grigione, Valtellina, contado di Bormio e contado di Chiavenna avevano raggiunto una solida fisionomia istituzionale e territoriale. Ciascun comune, all'interno dei tre dominî, aveva una peculiare organizzazione territoriale interna e una sua autonoma tradizione amministrativa, ereditata senza fratture dai secoli del medioevo.
Organizzazione territoriale dei dominî retici
All'inizio del XVI secolo a Valtellina era articolata in cinque giurisdizioni, denominate terziere superiore con i comuni di Tirano (capoluogo), Sondalo, Grosio, Grosotto, Vervio, Mazzo, Tovo, Lovero, Sernio, Villa e Stazzona, Bianzone; giurisdizione di Teglio distinta in terra mastra di Teglio e in trentasei contrade raggruppate nelle vicinie di Aprica con Ganda, Carona con Bordone, Grania, Verignia, Boalzo; terziere di mezzo con i comuni di Sondrio (capoluogo, comprendente la Val Malenco), Ponte, Chiuro, Tresivio, Acqua, Montagna, Castione, Postalesio, Berbenno, Boffetto, Piateda, Faedo, Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Fusine, Colorina; squadra di Morbegno (la squadra di Morbegno, insieme alla squadra di Traona, costituiva il terziere inferiore della Valtellina) con i comuni di Morbegno (capoluogo), Forcola, Talamona (e Tartano), Bema, Albaredo, Gerola, Pedesina, Rasura, Cosio, Rogolo (e Andalo), Delebio, Piantedo; squadra di Traona (la squadra di Traona, insieme alla squadra di Morbegno, costituiva il terziere inferiore della Valtellina) con i comuni di Traona (capoluogo), Buglio, Ardenno, Dazio, Civo, Mello (e valle del Masino), Cercino, Cino, Campovico, Mantello, Dubino.
Il contado di Bormio era l'ambito territoriale su cui il comune di Bormio esercitava la propria giurisdizione, ed era formato dalla terra mastra di Bormio e dalle vicinanze di Livigno, Val Furva, Valle di dentro, Valle di sotto, ripartite a loro volta in contrade.
Il contado di Chiavenna era articolato nella giurisdizione di Chiavenna, comprendente il comune di Chiavenna e i comuni detti esteriori di Mese, Prata, Gordona (e Menarola), Samolaco, Novate (e Verceia); nella giurisdizione di Piuro, comprendente il comune di Piuro (e la terra di Villa); nella Val San Giacomo, divisa in dodici quartieri raggruppati nei tre terzieri di fuori, di mezzo, di dentro.
Sinossi territoriale della Valtellina e dei contadi di Bormio e di
Chiavenna
Politica dei dominanti Grigioni su Valtellina e contadi
I rapporti instaurati all'indomani dell'occupazione del 1512 tra le comunità retiche delle tre leghe, la Valtellina e i contadi (se basati su un rapporto di dedizione e sudditanza, o su una originaria unione paritaria e confederativa) sono stati oggetto fin dal XVII secolo di controversie, non ancora del tutto risolte.
Già il Lavizari definì quella dei valtellinesi, rispetto ai Grigioni, una "sudditanza privilegiata", formula che si incontra con quella proposta dal Besta, il quale la giudicava un'alleanza differenziata, un "foedus iniquuum"; in altre parole, l'alleato debole o meno forte (i valtellinesi) dovevano determinate forme di soggezione all'alleato potente (i Grigioni). Si spiegherebbero così i primi contrasti sorti all'indomani dell'occupazione grigione: gradatamente, già a cominciare dal 1512, e più energicamente dal 1515, le autorità delle tre leghe avrebbero cercato di far decadere o meglio di vanificare l'effettivo esercizio delle prerogative giuridicamente attribuite alla Valtellina.
Bisogna considerare che le leghe erano costrette a esercitare sui terzieri della Valtellina, e soprattutto sui contadi di Bormio e Chiavenna, una politica ambivalente: da una parte miravano a tenere in pugno le fila politiche ed economiche dei loro "sudditi privilegiati", ma dall'altra tendevano a non intaccare oltre certi limiti gli antichi privilegi goduti dalla locale aristocrazia, e nemmeno il più potente istituto politico- amministrativo della società valtellinese, cioè le comunità, appoggiate tenacemente agli statuti locali, ai privilegi commerciali, alle concessioni fiscali.
I terzieri della Valtellina, pur non avendo i poteri, analoghi ai comitali, attribuiti a Chiavenna e a Bormio, non soffrirono riduzioni delle loro tradizionali autonomie. Gli stessi statuti subirono modificazioni sempre inerenti e omogenee alla loro tradizione e generalmente favorevoli all'autonomia valligiana. In nulla fu mutato l'antico rapporto composto fra le tradizioni e i privilegi feudali dei nobili e le autonomie comunali, come del resto avvenne nello stesso libero stato delle tre leghe.
Garanzie dell'autogoverno locale: la Valtellina
Ogni terziere della Valtellina possedeva originariamente ordinamenti propri, che nel 1531 vennero fusi negli statuti di Valtellina. Tali statuti, riformati poi nel 1548, trovarono applicazione anche a Teglio, che conservò tuttavia il suo carattere di giurisdizione staccata dai terzieri della valle. In seguito all'edizione degli statuti della Valtellina, ogni comunità indistintamente si dotò di propri statuti o ordini a quelli conformi. Tutti gli statuti erano soggetti all'approvazione dei signori delle tre leghe.
Gli statuti di Valtellina erano divisi in statuti civili e statuti criminali, regolatori di tutte le fondamentali attività che avessero qualche rilevanza giuridica. Gli ufficiali delle tre leghe erano tenuti ad amministrare la giustizia nel rispetto degli statuti. La normativa degli statuti era integrata con gride che venivano emanate dal governatore o dai podestà in genere all'atto dell'entrata in carica. Come già nel periodo visconteo, durante il governo grigione l'esercizio della sovranità si concretizzava nell'amministrazione della giustizia, nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie locali. Sia i Visconti e poi gli Sforza, sia i Grigioni non intaccarono le autonomie locali delle singole comunità valtellinesi e delle loro organizzazioni sovracomunali, mantenendo distinti gli ambiti d'azione dei rispettivi organi.
Ai consigli di terziere, a cui partecipavano i decani e i delegati delle singole comunità componenti la giurisdizione, spettavano tra l'altro la nomina dei consoli di giustizia, con attribuzioni di giustizia tutoria, l'approvazione delle nomine dei notai, la ripartizione delle spese tra i comuni, la nomina di un proprio cancelliere e propri agenti al consiglio di valle, che era il massimo organo di autogoverno della Valtellina.
Il consiglio di valle era l'organo deliberativo per il riparto delle spese e delle tasse straordinarie tra le giurisdizioni e per l'appalto del commercio dei grani, assolveva spesso compiti di rappresentanza politica negli interessi generali della valle, come i ricorsi alla tre leghe, ma le decisioni prima di diventare esecutive dovevano essere approvate dai comuni e dalle giurisdizioni.
Contenuti dell'autogoverno valtellinese
Gli statuti di Valtellina, riformati nel 1548, comprendevano gli statuti civili, gli statuti criminali e i capitoli e ordini a cui erano tenuti per giuramento i capitani e gli altri ufficiali civili delle tre leghe eletti nella Valtellina, limitatamente ai terzieri. Gli statuti contenevano le prescrizioni relative ai giudici, confidenti, imputati, testimoni, notai, modo di procedere negli appelli. Altrettanto fitta era la legislazione concernente il matrimonio, la dote e l'eredità, le norme sugli uffici e facoltà dei tutori e curatori, debitori e creditori, obbligazioni, donazioni, atti di compravendita, interdizioni, emancipazioni, eredità in generale, validità e conservazione dei testamenti, legittimità. Nella parte degli statuti dedicata al diritto fondiario, si rileva una vigorosa difesa dei beni demaniali, mirata alla conservazione della struttura economica delle comunità.
Negli statuti criminali, erano stabilite le procedure giudiziarie e le pene; sempre dagli statuti criminali si ricavano notizie sul funzionamento e la manutenzione delle opere pubbliche.
Quanto alla gestione finanziaria, il sistema fiscale in ciascuna delle comunità che componevano la Valtellina si basava principalmente sugli estimi e sull'imposizione personale, detta focatico. Tra il 1523 e il1531 vennero rogati i "capitoli novi" dell'estimo dell'intera Valtellina. Erano estimi senza fondamento catastale, quindi approssimativi, e resi ancora più difficili dalle transizioni regolate in natura. Dagli atti del 1523 risulta che l'estimo venne calcolato o in ragione del fitto percepito (prati, boschi, case, fucine) o dei prodotti che se ne traevano. I capitoli novi; investivano tutti i beni posseduti, senza discriminazioni e distinzioni.
Così tutti i beni della valle, compresi anche quelli di famiglie o possessori un tempo esentati dal pagamento di tributi, vennero valutati secondo un unico criterio. In base alla revisione del 1523, venne completato un compendio sommario di tutto l'estimo del territorio di Valtellina dove erano riportati il valore e l'entità dell'estimo di ogni comunità. Sulla base di quest'ultimo valore si ripartivano le taglie e i salari dei magistrati grigioni. L'estimo in Valtellina era calcolato per terzieri e la sua ripartizione era stabilita dal consiglio di terziere in pubblica adunanza. La revisione avveniva probabilmente ogni cinque anni. Gli estimi in realtà furono due: quello terriero e quello forestiero.
Quest'ultimo era applicato oltre che ai non residenti in valle, ma proprietari di beni in essa, anche ai residenti non considerati membri effettivi della comunità. Queste due categorie di contribuenti erano esenti dai carichi comunali ordinari e straordinari e partecipavano solo al comparto degli aggravi relativi alle spese di terziere, cioè salari dei podestà, dei vicari, del governatore, spese di cancelleria e criminali.
Organi di governo: la Valtellina e le sue comunità
Per quanto riguarda, in generale, gli organi di autogoverno e gli aspetti amministrativi, la Valtellina aveva per capo un cancelliere detto di valle; i terzieri di Tirano e Sondrioe le due squadre di Morbegno e Traona avevano anch'essi un cancelliere. I comuni avevano per capo un decano o un console, dei deputati consiglieri o agenti del comune. I comuni inoltre avevano un cursore o servitore del comune e un cancelliere.
Il metodo di elezione, il numero, la denominazione e il complesso delle competenze dei funzionari variava da comune a comune.
Ogni giurisdizione della Valtellina teneva propri consigli, formati dai decani, consoli o deputati di ciascun comune. La pluralità dei voti dei comuni formava il risultato delle deliberazioni dei consigli di giurisdizione. Ciascuno di tali consigli inviava uno o due deputati al consiglio generale di valle.
Nella propria amministrazione ed economia i comuni (tramite decani e consigli) e la Valtellina (tramite il consiglio di valle) erano indipendenti.
La rappresentanza e l'amministrazione del comune spettavano al decano o al console: essi facevano pubblicare ed eseguire i regolamenti particolari dei comuni sui pascoli pubblici, boschi, annona e vettovaglie, infliggevano le multe ai contravventori, venivano convocati in giudizio per i debiti dei comuni, sostenevano cause attive e passive (con o senza la partecipazione e l'adesione del consiglio della comunità); prima di entrare in carica prestavano giuramento nelle mani dell'ufficiale di giurisdizione. I decani o consoli, di regola in carica per un anno, potevano però anche essere confermati. Per le decisioni di maggior rilievo agivano in concorso con i deputati del comune, ossia i rappresentanti delle contrade o sezioni in cui il comune stesso si divideva.
Il governo economico delle comunità
I cancellieri (o notai o attuari) del comune custodivano i libri dell'estimo, facevano le volture, estraevano i quinternetti per l'esazione delle imposte che si emettevano per il pagamento delle spese e dei debiti comunali e li consegnavano agli esattori; registravano i verbali dei consigli e ne custodivano gli atti.
I cursori o servitori dei comuni erano depositari delle fede pubblica; avevano l'obbligo di pubblicare gli ordini e gli avvisi, tanto governativi che comunali, intimavano le multe, avevano il diritto di fare gli atti esecutori contro i debitori anche dei privati, se ne venivano incaricati. Gli esattori venivano scelti dal consiglio comunale, o dal decano o console, generalmente per contrada, squadra o colondello, ovvero per le sezioni in cui si suddivideva il comune, che potevano avere estimo, attività e passività separate. In questi casi, i capifamiglia delle singole sezioni tenevano proprie adunanze per tutto ciò che riguardava la particolare economia e la rappresentanza delle rispettive contrade, nominando propri deputati, consiglieri, campari, saltari. In alcuni comuni queste frazioni non intervenivano ai consigli di comunità che per tramite dei rispettivi deputati o consiglieri.
Nel governo della propria economia, e di conseguenza nel metodo di esazione delle imposte e di contabilità, le comunità valtellinesi erano autonome. In via generale, il decano o il console riceveva dai consiglieri, deputati o canepari delle quadre o altre sezioni del comune l'importo delle tasse risultanti dai quinternetti approntati dai cancellieri e consegnati agli esattori. Il decano riceveva parimenti i proventi comunali per l'affitto di monti, alpi, case e terreni del comune, e le multe dipendenti da qualsivoglia titolo, tenendone annotazione in un apposito libretto. Era ancora compito del decano o console pagare tutti i crediti del comune per onorari, interessi di capitali, spese comunali, tenendone un conteggio diviso tra attività e passività.
Al termine del mandato, il decano presentava in consiglio il libretto di debito e credito, dopo di che si procedeva a liquidare le partite, prendendone registrazione negli atti di consiglio: se il decano risultava in credito, nell'anno successivo gli veniva assegnata dal consiglio una rendita del comune o gli veniva costituito l'interesse sulla somma di credito, oppure si ammetteva qualche nuova imposizione; risultando in debito, se la passività era estinguibile facilmente, veniva rimessa all'anno successivo, se il decano invece non era in grado di provvedere al pagamento, si registrava tra i debitori del comune e gli si costituiva l'interesse del 5% sopra la somma dovuta.
Garanzie dell'autogoverno locale: il contado di Chiavenna
Nel contado di Chiavenna, articolato nelle giurisdizioni di Chiavenna, Piuro, Val San Giacomo, le tre leghe riconfermarono, già nel 1513, le norme precedentemente vigenti e i privilegi concessi dai duchi di Milano, procedendo in seguito alla riforma degli statuti locali. La dieta delle tre leghe e successivamente i comuni retici inviavano ogni biennio un commissario a Chiavenna e un podestà a Piuro; la Val San Giacomo, in virtù di un rapporto privilegiato, eleggeva da sè il proprio ministrale, che giudicava autonomamente, coadiuvato da un luogotenente, nelle cause civili. In materia criminale, la giurisdizione del commissario di Chiavenna si estendeva su tutto il contado.
Organo supremo di autogoverno del contado di Chiavenna era il consiglio, formato dai consoli di tutti i comuni componenti, che si riuniva per le decisioni inerenti la nomina dei deputati dei minori, l'incanto dei pascoli comuni, la manutenzione delle strade, la ripartizione delle spese processuali, i doveri verso il commissario grigione, i provvedimenti generali di ordine pubblico, sanitario e militare. Ogni giurisdizione, all'interno del contado, aveva a sua volta propri consigli.
Commissario di Chiavenna e podestà di Piuro non partecipavano nè convocavano i consigli delle rispettive giurisdizioni, avendo tra i loro compiti il controllo generale dell'ordine pubblico, la direzione militare, l'ispezione delle pubbliche finanze, ma soprattutto l'organizzazione della giustizia sotto osservanza degli statuti locali. Il capitolato di Milano del 1639 riconobbe definitivamente che i consigli di Chiavenna e Piuro e ciascun terziere della Valtellina per il tramite del consiglio di valle potessero indicare tre esperti legali (nativi delle valli) tra i quali l'ufficiale grigione sceglieva un assessore, il cui voto risultava vincolante, particolarmente nelle cause civili, per lo stesso giudice.
Garanzie dell'autogoverno locale: il contado di Bormio
Per Bormio, il fulcro della sovranità, a cui il comune era giunto attraverso le lotte con il comune di Como, i Visconti, il vescovo di Coira e i Venosta, risiedeva nel diritto e nell'uso della giurisdizione civile e penale, con il potere di condannare anche a morte. Il podestà, già in epoca ducale, poteva citare in giudizio, oppure istruire una causa, ma appoggiandosi sempre agli statuti. Egli applicava il diritto che risiedeva nel sovrano popolo di Bormio, che si esprimeva nelle deliberazioni del suo consiglio, detto appunto "di popolo", e attraverso le disposizioni del consiglio ordinario, dei reggenti e degli altri ufficiali comunitari.
Dopo l'avvento della dominazione grigione su Bormio, la tradizionale autonomia e privilegi furono confermati, mentre gran parte delle resistenze del comune si imperniarono sulle prerogative del podestà. Furono i bormiesi stessi a richiedere al governo delle tre leghe la sovranità effettiva del podestà, nel senso che a lui doveva competere il diritto di approvazione, rappresentando l'autorità superiore, mentre al comune doveva restare la sovranità nelle questioni di ordine interno, che si reggeva sugli statuti. Il motivo di tale richiesta andava ricercato nel fatto che per Bormio contava soprattutto essere considerata come giurisdizione e stato del tutto separato dagli altri del dominio delle tre leghe, in modo tale che gli abitanti non potessero essere tratti ad altri iusdicenti che al proprio podestà.
Nella formulazione degli statuti di Bormio del 1536, anche al podestà erano quindi concessi i pieni poteri: nel periodo grigione, in effetti, il podestà di Bormio, pur essendo al vertice della piramide istituzionale, aveva una ridottissima potestà politica, limitandosi a presiedere alle assemblee senza partecipare al voto, mentre svolgeva un ruolo effettivo nell'amministrazione della giustizia, presiedendo i due tribunali con mandato biennale.
I feudi in Valtellina all'avvento del dominio retico
All'avvento del dominio retico sulla Valtellina, nel 1512, decime e beni feudali erano considerati dai rispettivi beneficiari come vere e autentiche proprietà, che potevano essere alienate parzialmente attraverso vendite, subinvestite a singoli o addirittura a comunità, che a loro volta frazionavano i diritti acquisiti attraverso ulteriori concessioni.
Una tale situazione era il frutto di un processo secolare, che si era originato all'inizio dell'XI secolo, quando numerosi beni feudali erano venuti in possesso della chiesa comense. Con i secoli si era quindi venuto a creare un sistema economico e giurisdizionale assai intricato espressione emblematica della società feudale, che, conservato in Valtellina ben oltre l'inizio del governo grigione, portò ad aperta ostilità tra autorità delle tre leghe e gerarchia e nobiltà cattolica locale.
All'inizio della dominazione grigione, infatti, la giurisdizione temporale che, più o meno fondatamente, il vescovo di Como rivendicava su terre e beni facenti ormai parte del territorio delle tre leghe si era fatta più incerta. La situazione era diventata critica dopo che la maggior parte della Rezia e parte della classe dominante valtellinese aveva aderito alla riforma protestante. Tra le varie disposizioni legislative restrittive della giurisdizione ecclesiastica, il capitolo 210 degli statuti civili della Valtellina, riformati nel 1548, stabiliva che le locazioni semplici di beni ecclesiastici divenissero automaticamente, nel giro di venticinque anni, enfiteusi perpetue.
Tale provvedimento poteva essere collegato con l'articolo 11 del capitolo di Ilanz del 1526, con il quale era stata abolita in tutto il dominio delle tre leghe la locazione feudale ad tempus. Nel 1527 un altro decreto, seguito a quello di Ilanz del 1526, obbligava i comuni e i privati a consegnare alla camera dominicale di Coira i fitti, le decime, i proventi e i redditi dovuti a persone, sia ecclesiastiche sia laiche, residenti fuori dal dominio delle tre leghe. Nel 1561 furono aboliti i feudi condizionali dovuti al vescovo di Como da valtellinesi, chiavennaschi e bormini.
Origine dei diritti feudali in Valtellina nel medioevo
Il vescovo di Como ottenne nel medioevo dagli imperatori germanici privilegi e concessioni. Con un discusso diploma di Enrico II nel 1006 venne donata al vescovo di Como metà del viscontado valtellinese. Si è voluto formulare l'ipotesi che la base territoriale del viscontado valtellinese comprendesse le pievi di Ardenno, Berbenno, Tresivio, Villa, Mazzo, dove più ampi furono i possessi del vescovo nei secoli successivi e più importanti i suoi diritti di natura feudale.
Ambigua risultava in ogni caso la posizione del vescovo di Como, costretto a conciliare i diritti del visconte con quelli spettanti a signori diversi e che si riconnettevano a funzioni diverse: quelle degli avvocati, dei vicedomini, dei capitanei di pieve, coesistenti, nei secoli del medioevo, nel medesimo territorio delle valli dell'Adda e della Mera, in un pluralismo di ordinamenti. Ai capitanei di pieve spettavano probabilmente la giurisdizione e le funzioni militari, ai vescovi i diritti connessi con prestazioni di natura economica, con il relativo potere di esigerle mediante coercizione ("districtio").
L'affermazione dei poteri e dei diritti del vescovo di Como in Valtellina passò attraverso la subinfeudazione di terre a cittadini comaschi, e questo fatto portò a una sorta di colonizzazione di terre da parte di Como, il cui comune, nell'epoca della sua espansione, si appoggiò al vescovo, per estendere la propria giurisdizione.
Anche in Valtellina la crescita della nobilità locale fu favorita dalla decisione dell'imperatore Corrado II, che accettò le rivendicazioni dei feudatari minori contro i grandi feudatari, soprattutto ecclesiastici, e concesse l'ereditarietà dei feudi. I capitanei delle pievi, i domini plebis, rivendicarono per sè a titolo ereditario i benefici che in precedenza tenevano per conto del vescovo; parallelamente, e non prima del XIII-XV secolo, avvenne uno smembramento dei diritti e delle funzioni che costituivano il contenuto dei poteri del conte, dell'avvocato, del vicedomino o del capitaneo, per intervento del sovrano o per divisioni ereditarie.
Nel 1276, ad esempio, il feudo delle pievi di Sondrio e Berbenno, ereditario della famiglia dei Capitanei, risultava diviso in ventiquattro parti e mezza, comprendenti tre quarti della decima delle due pievi, diritti di pesca, di caccia gli sparvieri, ai falchi, ai galli cedroni e ad altri volatili, diritti sulle miniere di ferro, sulla maggior parte dei castelli, decime sulle alpi, il districtus su tutto il plebato, e parecchi fondi della mensa vescovile di Como.
Non legate a Como furono invece le vicende della castellanza di Teglio, di cui furono signori fino agli inizi del XVI secolo gli arcivescovi di Milano, che investirono dei loro diritti dapprima i Lazzaroni e nel XV secolo i Besta.
Le rivolte contadine del XVI secolo
Tra gli antichi privilegi feudali del casato dei Beccaria, che aveva ereditato beni e diritti feudali nelle pievi di Sondrio e Berbenno dalla famiglia dei Capitanei, c'erano il dazio in Val Malenco, il pedaggio al traghetto di Albosaggia, la conferma dei decani di Sondrio, Montagna e Castione e quella dell'anziano della Val Malenco. Le proprietà infeudate ai Beccaria comprendevano nel XVI secolo le terre a coltura e boschive del territorio di Sondrio, Castione e della Val Malenco. I gravami colpivano i frutti di colture a cereali e legumi, canapa e lino, oltre al pascolo, legnatico, caccia, pesca, estrazione di minerali.
Fremiti di ribellione contro i laici investiti dei beni feudali e dei diritti vescovili finirono per percorrere le comunità rurali, sfociando in modo lampante nella rivolta contadina contro i Beccaria a Sondrio, Castione e Malenco nel 1572; o altrove, a esempio nella pieve di Tresivio, spinsero la comunità, come Acqua nel 1573, ad acquistare direttamente i diritti feudali, o quella di Montagna a usurparli, incorrendo nella scomunica. Argomenti di natura religiosa e il richiamo ai poteri giurisdizionali dello stato giustificavano le rivendicazioni delle comunità contadine. Ma mentre nelle comunità retiche la disgregazione della proprietà ecclesiastica era stata provocata e voluta da una legislazione che ne vietava l'infeudazione ai laici, la consistenza del patrimonio che la curia vescovile comense riuscì a conservare, nonostante tutto, divenne una prova della mancata integrazione della Valtellina nella struttura economica e sociale dello stato grigione. Alla fragilità del dominio grigione sulla Valtellina contribuì la poco decisa volontà di demolirvi il vecchio ordinamento feudale, il comportamento incline all'ambiguità e al compromesso delle famiglie grigioni più potenti, che influenzava le decisioni delle diete retiche, e della nobilità cattolica valtellinese. La decima feudale cessò in effetti in Valtellina solamente con l'avvento della repubblica cisalpina.
Da un altro punto di vista, non va dimenticato che le comunità valtellinesi si opposero al decreto di Coira del 1542 con il quale le tre leghe avevano avocato a sé la provvista dei benefici ecclesiastici vacanti, sottraendola al vescovo di Como e alla Santa Sede, in nome dell'antica consuetudine all'autonomia religiosa, per cui avevano assai spesso il diritto di patronato sulle parrocchie avendone fondato il beneficio: non lasciare cadere nelle mani dei Grigioni i diritti di disporre di benefici vacanti diventava per le comunità proprio un modo per rivendicare la propria autonomia.
Rottura dell'equilibrio istituzionale
Un punto cruciale in cui si evidenziava la natura del rapporto istituzionale tra i valtellinesi e le leghe erano le liti: le opposizioni avanzate dal consiglio di valle erano soprattutto di natura economica, puntavano per lo più su questioni di contributi straordinari e di licenze commerciali, anche se poteva accadere che la questione economica investisse poi relazioni di fondo, necessariamente politiche: ma si trattava, in definitiva, delle stesse opposizioni che i valligiani avevano avuto da secoli con le autorità feudali prima e con il ducato di Milano poi. Quasi tutti gli alti funzionari rappresentanti delle leghe in Valtellina furono fin dai primi anni grigioni.
Questa netta dicotomia non fu solo passivamente accettata dai valtellinesi, ma concordata: da una parte i funzionari grigioni, dall'altra il consiglio di valle; da una parte l'autorità delle tre leghe, dall'altra la libera organizzazione amministrativa ed economica delle comunità: è probabile che le tre leghe intendessero garantirsi, con i propri magistrati, la lealtà valligiana, potendo sottoporli a controlli diretti; dall'altra parte nei terzieri i valtellinesi accentuarono la netta distinzione tra le facoltà dei funzionari grigioni e quelle dei consigli di comunità. Questo principio della divisione delle competenze garantiva in primo luogo la chiarezza e la liceità giuridica dei ricorsi, garantiva in secondo luogo l'autonomia ma non l'indipendenza politica dei sudditi.
Quando, circa un secolo dopo l'inizio del dominio grigione, l'equilibrio si ruppe e ne seguì un periodo di crisi, che si può collocare tra i processi di Thusis del 1618 e il capitolato di Milano del 1639, la rottura fu da attribuirsi fondamentalmente al venir meno dell'instabile equilibrio politico internazionale: non soltanto la Valtellina, ma le stesse tre leghe furono vittime dello scontro interreligioso e politico tra le grandi potenze nella guerra dei trent'anni.
Il governo durante le guerre per la Valtellina
In seguito all'insurrezione antiprotestante del 1620, il consiglio di valle venne sostituito dal consiglio reggente o consiglio governante, composto da diciotto persone tra le più in vista della Valtellina elette in numero di sei per terziere. Il consiglio governante in data 29 marzo 1621 creò podestà nativi di Valtellina in Tirano, Teglio, Sondrio, Morbegno, Traona; al posto del vicario di valle elesse un collegio di cinque dottori in legge, i quali avevano l'autorità di terminare le cause d'appello.
Al cavaliere Giacomo Robustelli di Grosotto fu dato il titolo di governatore generale di Valtellina, con l'autorità di comandare alla soldatesca sottoposta ai capitani della Valtellina. Il consiglio reggente, supremo organo legislativo di valle, ebbe un cancelliere e cinque fiscali presso ciascun podestà. Tutte le cariche avevano una durata biennale, variando i consiglieri inizialmente per metà, poi per due terzi ogni anno. Alla carica di cancelliere fu eletto Nicolò Paravicini, che mantenne l'incarico durante tutto il periodo delle guerre per la Valtellina.
Il consiglio nel mese di giugno del 1623 elesse tre sindacatori forestieri che avevano autorità di controllare i dottori di collegio, podestà, fiscali, cancellieri e fanti di Valtellina, di dare udienza e terminare le cause civili e criminali tanto ordinarie che straordinarie. Nel giugno del 1627, quando le truppe della lega di Avignone lasciarono la Valtellina, il consiglio reggente venne sostituito da un magistrato con dodici componenti.
Chiusura dell'economia valtellinese
Durante tutta l'età moderna, nelle comunità valtellinesi la grande maggioranza della popolazione fu sempre dedita all'agricoltura, radicata nelle valli e sui versanti, e all'allevamento, in simbiosi con l'ambiente naturale. Non sempre le comunità contadine riuscirono, nel corso dei secoli, a mantenere un adeguato livello di autosufficienza alimentare, ma bisogna ricordare che esse diedero vita a un'economia prevalentemente autarchica con limitate ed essenziali forme di scambio e un solo prodotto (il vino) destinato all'esportazione.
L'attaccamento alle proprietà dei campi, boschi, pascoli, vitali risorse primarie di sussistenza, non era d'altra parte che un riflesso dell'antico inscindibile legame tra quelle stesse risorse e le condizioni di relativa libertà personale e comunitaria di cui potevano godere gli abitanti. L'organizzazione dell'economia e della società valtellinese, prolungatasi senza fratture dal medioevo alla fine dell'età moderna, risentì ovviamente delle trasformazioni climatiche, delle pestilenze, delle vicende militari, delle lotte politiche e religiose, che lasciarono tracce durature e indebolirono con l'andare del tempo le capacità economiche delle comunità, sempre alla ricerca, tra l'altro, di un equilibrio tra le risorse e l'elemento demografico.
Se è pur vero che la Valtellina, dall'epoca del capitolato di Milano (1639) alla fine del dominio grigione (1797) potè godere di un lungo periodo di pace, molto spesso i comuni si trovarono esposti a gravi situazioni debitorie. In questo contesto, nella seconda metà del XVIII secolo, i valtellinesi tollerarono con crescente difficoltà che il legame politico con le tre leghe (che si sostanziava nell'amministrazione della giustizia, la più delicata e vitale funzione sovrana) costituisse per i comuni un aggravio alla già difficile situazione, per via della malversazione e corruzione degli ufficiali grigioni. Ma fu ancora una volta il rapido mutare della situazione internazionale, tra il 1796 e il 1797, più che il dibattito interno tra Grigioni e valtellinesi, a determinare le scelte decisive per il destino della valle.
Declino dello stato retico
Il 5 marzo 1798 le truppe francesi entrarono in Berna, e un mese dopo la vecchia confederazione svizzera divenne la repubblica elvetica: uno dei capitoli della costituzione della repubblica invitava lo stato delle tre leghe a entrare a far parte del nuovo stato. L'antica Rezia era nel contempo entrata nel gioco politico e militare delle grandi potenze: il 10 ottobre 1798 le tre leghe firmarono un trattato con cui autorizzavano l'Austria a occupare i confini e i paesi retici. Ma già nel 1799 le truppe francesi occuparono la Rezia, e si insediò a Coira un governo filofrancese. Furono i comuni a determinare il nuovo assetto dello stato, chiedendo al governo di Coira l'annessione alla repubblica elvetica, come canton Rezia. Tuttavia, tra la firma del trattato e l'annessione dei Grigioni nello stato elvetico ci fu un percorso lungo e difficile.
La vittoria austriaca nel 1799 comportò infatti il ritorno all'antico ordinamento statale. La definitiva conferma dell'annessione della Rezia alla repubblica elvetica venne con l'atto di mediazione del 1803, a seguito del quale il cantone Grigioni non si diede però una nuova costituzione, bensì ristabilì l'antico ordinamento giudiziario e amministrativo dei comun grandi. La facoltà di dare le leggi, comunque, fu tolta ai comuni e alle singole leghe e fu conferita a un gran consiglio. Il referendum dei comuni fu conservato, ma a essi venivano sottoposti solo gli atti legislativi, e non come in precedenza anche le disposizioni amministrative.