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Cartula venditionis libellario nomine
1190 giugno 24, Casei.
Oberto Clericus e Omodeo Triacarra, di legge romana, dichiarano di aver ricevuto da Pietro Magister dieci soldi di denari pavesi quale prezzo della vendita livellaria di un appezzamento di terra di due pertiche in Casei, in luogo detto in de Novelle, con obbligo da parte degli acquirenti di pagare annualmente il quarto in curia.
Originale, ASMi, AD, pergg., S. Maria Mater Domini, cart. 654 [A]. Regesto, ASMi, Inventario dell'Arch. Dipl., vol. IV, fasc. 70.
Nel verso di A, di mano del sec. XIV: In Caselis; altre annotazioni di epoca moderna, tra cui segnatura: 33.
Edizione: CAVAGNA SANGIULIANI, Documenti vogheresi, pp. 259-60, n. 169.
La pergamena presenta diffuse sbiaditure dell' inchiostro, che non compromettono la lettura. Nel quarto superiore destro, tra la quinta e la sesta riga, foro di filza.
Il notaio Donato, che è agli inizi della sua attivita in Casei (il primo doc. pervenutoci è del 1187, n. 194) e che opera in tutto il primo ventennio del sec. XIII, impiega qui il formulario in modo incerto, lasciando spazio a interpretazioni non univoche dell'azione giuridica.
Il documento è stato da noi inteso, come risulta dal titolo e dal regesto, come una vendita livellaria, interpretando come chiaramente errata l'inserzione della formula proprietario nomine (usata di regola nelle alienazioni allodiali), laddove si legge che gli acquirenti faciant exinde iure et proprietario nomine quicquid voluerint nomine livellario. Un'altra perplessità nasce dalla clausola che stabilisce il pagamento del quarto dei prodotti della terra da parte dell'acquirente: infatti nella prassi la vendita livellaria comporta il pagamento di un fitto nullo (sine aliquo ficto dando) oppure simbolico (in genere un denaro e una candela) mentre il pagamento del quarto del prodotti (o il terzo) è proprio delle investiture ad massaricium. Comunque, sia che si voglia interpretare il doc. come una vendita livellaria, sia come un'investitura ad massaricium, l'interpretazione qui data non pone in discussione gli autori del negozio: Oberto Clericus e Omodeo Triacarra (in veste di proprietari-venditori oppure di proprietari-investitori) e Pietro Magister (acquirente oppure investito).
C'é però un'altra lettura del documento che va ugualmente proposta: che cioè il terreno oggetto del contratto sia di proprietà del monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro e che i venditori si limitino a trasferire il possesso con l'obbligo da parte degli acquirenti di pagare il quarto al monastero (il doc. dice in curia). L'ipotesi è suffragata dal fatto che Oberto e Omodeo non dichiarano di avere la proprietà dell'appezzamento venduto (di solito espressa con la formula iuris eorum, cui segue la clausola del giuramento circa l'allodialità del possesso). Si tratta di omissione tutt'altro che trascurabile ma, d'altra parte, anche il coinvolgimento del monastero quale proprietario urta contro la sua mancata menzione.
(SN) Anno dominice incar(nationis) mill(esim)o cent(esim)o nonag(esim)o, octavo die kalendas (a) iu|lii, indic(tione) octava. In Casellis.
Fuerunt confessi Obertus Clericus et Omodeus Tri|acarra (b), lege vivens (c) Romana, quod ipsi acceperunt (d) Petro Magistro | denariorum bonorum Pap(iensium) sol(idos) .X., pro quibus denar(iis) s(upra)s(crip)ti venditores vendiderunt (e) ei peciam unam de terra que | iacet in loco et fundo Casellis, et iacet ad locum ubi dicitur (f) in de Novelle et est pertice .II. et plus; coheret (g): | a mane ipsum (h) Petrus, ab alia via Xerba, a tercia Rufini -----; eo modo (i) s(upra)s(crip)tus Petrus et eius | heredes abeant et teneant predictam terram cum ingressu et egressu suo nomine livellario et fa|ciat exinde iure et proprietario nomine quicquid voluerit nomine livellario et cui dederit, | sine omni unius alterius contradicione, dando omni anno de fructu huius terre quartum in cu|ria, et cum omni s(upra)s(crip)ti Oberti et Omodei et eius heredes omni t(em)pore et ab omni homine legitima defensione | et in duplum restitucioni aut da(n)ni restauracione cum stipul(acione) subnixa.
+ + (j) manus s(upra)s(crip)ti Oberti et Omodei qui hanc cartulam fieri rogaverunt ut supra.
Interfuerunt testes Martinus Vaca, Rufinus clericus Sancte Marie, Petrus Bolta (k).
Ego Donatus notarius sacri pal(acii) interfui, hanc cartulam tradidi et scripsi.
(a) Precede o
(b) La seconda r nell'interlineo.
(c) Così A.
(d) Si sottintenda a
(e) A vedider(un)t
(f) Segue nol cassato mediante sottolineatura.
(g) A co
(h) Così A
(i) Si sottintenda ut
(j) Così A, omettendo Signa e risolvendo le croci con un disegno a forma di reticolo.
(k) Precede p
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