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Carta convenientie
1076 luglio, <Milano>
Pietro del fu Tadone <Fatiataliata> , di Milano, si impegna a corrispondere entro il 25 marzo dell'anno successivo ad Amizzone <Cornarius> del fu Amizzone, pure di Milano, sette lire e sette soldi di denari d'argento detti di prima moneta; all'atto del pagamento Amizzone dovrà restituire, incisa, la carta di vendita mediante cui Pietro gli aveva in precedenza alienato la sua quota di un manso in Basiano.
Originale, ASMI, MD, cart. 20, n. 517 [A]. Copia semplice, BONOMI, Morimundensis, pp. 99-100, n. 5 [B]. Altra copia semplice e regesto ottocenteschi, camicie cartacee di A. Altri regesti: Catalogo, II, fasc. 33, e Inventario, c. 94v.
Nel verso di A, di mano X: Amizo, filius Amizonis. | R." Di mano del sec. XIII: Faravegie. Altre annotazioni di epoca moderna, tra cui segnatura Bonomi: 5. MLXXVI. Convenzione e, di mano ottocentesca, Canonica di S. Ambrogio.
Edizione: Gli atti privati, IV, pp. 35-6, n. 568.
Cf. VIOLANTE, Per lo studio dei prestiti, pp. 648-9, 689, 721; ID., Les prets sur gage foncier, pp. 149-50,455; OCCHIPINTI, Il monastero, pp. 534 (nota 18) e 537 (nota 28).
La pergamena presenta alcune lacerazioni e rosicature nonché un'ampia macchia di umidità nella parte destra.
Sono stati ampiamente delineati da Violante i caratteri specifici dell'operazione - un prestito dietro pegno fondiario, con godimento dei beni riservato al creditore - configurata dal doc. qui edito, le cui fasi immediatamente successive, che registrano l'aggravarsi della posizione debitoria di Pietro Fatiataliata nei confronti di Amizzone Cornarius, sono attestate dai docc. n. 8 e n. 9 nonché dalla notitia di cui al n. 11. Il debito che Pietro si obbliga ad estinguere, fissando di volta in volta precise scadenze, cresce da sette lire e sette soldi (qui) a undici lire (doc. n. 9) a tredici lire e nove soldi (n. 11); tale crescita, come ha sottolineato Violante, avviene sulla base di interessi finanziari annui vicini al 20% integrati dall'usufrutto degli immobili dati in pegno (definiti come parte di un manso, qui; sette iugeri e mezzo nel doc. n. 8). Ci pare opportuno collegare al medesimo negozio il doc. n. 14, una vendita simulata che ha quali destinatari altri membri appartenenti alla famiglia dei Cornarii, i cui legami di parentela con Amizzone (al quale subentrano nel godimento dei beni in precedenza impegnati da Pietro) non siamo in grado di determinare: i germani Pietro e Nazzaro, figli di Nazzaro notaio (sicuramente lo stesso che appone la propria sottoscrizione, qualificandosi semplicemente come notarius, nella vendita di cui al n. 8, rogata da Anselmo), e i germani Amizzone e Ariprando figli di Giovanni. A tale vendita non fa seguito una convenientia tra le
parti come nel 1078 (o comunque non ci è stata tramandata dalla vicenda archivistica); ma nei quattro anni intercorsi fra la scadenza fissata per l'estinzione del debito con la convenientia del 1080 (n. 11) e la vendita simulata del 1085 maggio 21 (doc. n. 14: che la vendita mascheri un prestito è chiaramente dimostrato dai docc. n. 40 e n. 41, di cui diremo tra breve) l'importo del debito è salito ad almeno ventitré lire (quelle dichiarate nella vendita); il confronto con i dati offerti dalle operazioni del 1078 e del 1080 mostra come la nuova somma, ovviamente, sia calcolata tenendo conto degli interessi annui nel frattempo maturati. Ai beni già costituenti il pegno, Pietro Fatiataliata aggiungerà nel 1085 la quota di un mulino e quella di un bosco, ulteriori garanzie evidentemente adeguate al nuovo livello dell'esposizione. Il negozio verrà definitivamente chiuso nel 1118 (docc. nn. 40 e 41), quando la vedova e gli eredi di Pietro dichiareranno di rinunciare a perseguire ogni ragione sugli immobili che i Cornarii avevano ricevuto in pegno da Pietro (appunto sette iugeri e mezzo di terra, parte del mulino e parte del bosco), riconoscendo contestualmente le ragioni della controparte circa i redditi dei medesimi beni, da essa percepiti negli anni precedenti.
(SN) In nomine Domini. Anno ab incarnatione domini nostri lesu Christi milleximo septuageximo | sexto, mense iulii, indic(tione) quarta decima.
Stetit et convenit inter Petrum, fil(ium) quondam Tadonis, | de civitate Mediol(ani), necnon et inter Amizonem, fil(ium) quondam item Amizonis, de s(upra)s(crip)ta civitate, eo tenore, | qualiter hic subter l(egitur), ita ut ab hodie in antea usque ad octavum kalend(as) aprilis venientis | per indic(tionem) quintadecimam (a), dare debet ipse Petrus aut sui heredes vel eorum missus eidem Ami|zoni aut suis heredibus vel eorum misso, ad casam habitationis ipsius Amizonis, argen(ti) den(ariorum) bon(orum)| qui d(icu)ntur de prima moneta libras septem et sol(idos) septem; tunc statim in eodem loco, postquam ipse | Amizo aut sui heredes vel eorum missus ia(m)dictos denarios receptos habuerit, aut si recipere noluerit, | reddere debet eidem Petro aut suis heredibus, incisam, car(tam) vendicionis (1) quam ipse Petrus ante | hos dies et annos in eodem Amizone emisit de sua por(cione) de manso uno qui reiacet in | loco et fundo Fara; et si non reddiderit, vacua et inanis permaneat. Nam si ipse Petrus | aut sui heredes se subtraxerit (b) quod ia(m)dictos denarios omnes, sicut superius l(egitur), non dederit eidem | Amizoni aut suis heredibus, tunc post transactum s(upra)s(crip)tum constitutum predicta vendicionis car(ta)| in suo maneat robore; et si postea ipse Petrus (c) aut sui heredes vel eorum summissa | persona de rebus que in ipsa vendicionis car(ta) l(eguntur) ag(er)e aut causari presu(m)pserit, et omni | t(em)pore tacitus et contentus non permanserit, vel si apparuerit ullum datum aut factum quod | ipse Petrus exinde in alia parte dedisset (d) aut fecisset et claruerit, tunc co(m)p[oner]e debet | ipse Petrus aut sui heredes eidem Amizoni aut suis heredibus vel cui ipsi dederint, pene | nomine, argen(ti) den(ariorum) bon(orum) libras decem, et insuper de predictis rebus omni t(em)pore taciti et | contenti permaneant (e). Quia sic inter eos convenit.
Actum foris hac civitate, prope eclesiam Sancii A(m)brosii.
Signum + manus s(upra)s(crip)ti Petri, qui hanc car(tam) convenientie ut supra fieri rogavit.
Signum + + + manuum Landulfi et Anselmi seu Liprandi et A(m)brosii atque | Giselberti testium.
(SN) Albertus notarius ac iudex sacri palatii scripsi, post traditam co(m)plevi | et dedi.
(a) quint- su rasura.
(b) A subtraxerint con espunzione di -n-
(c) Su -e- tratto di penna senza apparente significato.
(d) Nell'interlineo, in corrispondenza della seconda s, rasura di segno abbr.
(e) La seconda e corr. da altra lettera, come pare.
(1) Non si è reperita.
Edizione a cura di
Michele Ansani
Codifica a cura di
Michele Ansani