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Urbani papae III litterae gratiosae
<1185 dicembre 1 - 1187 ottobre 20, Verona>.
Urbano III papa inibisce chiunque dal chiedere all'abate del monastero di Morimondo la prestazione del giuramento nelle cause riguardanti il monastero medesimo, qualora sia in grado di produrre testimonianze e documentazione sufficienti a provare le proprie ragioni.
Menzione nei docc. nn. 285, 289 e 341.
Regesto: KEHR, Italia Pontificia, VI, I, p. 131, n. *5, alla data (1185-1187).
La cronologia del doc. (capostipite di una sequenza di lettere apostoliche di identico contenuto: cf. nn. 285, 289 e 341) corrisponde a quella del pontificato di Urbano III. Si potrebbe tuttavia circoscrivere l'uno o l'altro termine a seconda che si preferisca collocare l'emissione delle litterae prima o dopo la sentenza pronunciata, verosimilmente nell'estate del 1186, dal cardinale di S. Giorgio al Velabro, Rodolfo Nigellus (deperdita: cf. tuttavia n. 280). Non sembrerebbe forzato, difatti, un collegamento con la litigiosa vicenda che proprio negli anni di Urbano opponeva il monastero alla pieve di Casorate (cf. i nn. 278 e 279, oltrech� il gi� cit. n. 280); in particolare, l'impetrazione del doc. potrebbe essere letta sia nella chiave di un tentativo volto ad annullare gli effetti temporaneamente sospesi del pronunciamento di Gibuino e del socio Enrico (cf. la nota di commento al n. 279: il verdetto prevedeva, come si � visto, il giuramento dell'abate di Morimondo ai fini di affermare la congruit� delle proprie rivendicazioni), sia quale volont� di ottenere diretta sanzione apostolica alla sentenza del cardinale Rodolfo (cf. n. 280), che aveva sollevato l'abate dalla necessit� di adempiere a tale obbligo. Nell'uno e nell'altro caso, il terminus post quem va spostato avanti di qualche mese rispetto alla consacrazione di Urbano, e fissato all'epoca delle due sentenze cui si � accennato (1186 aprile 19, oppure estate del 1186). Tuttavia, la testimonianza di un converso morimondese resa verso la fine del 1199 in un'ulteriore fase del contenzioso (doc. n. 345; cf. anche i docc. nn. 340, 343 e 344) sembrer� alludere proprio alle litterae pontifice oggetto di questa discussione laddove affermer� come la sentenza di Gibuino fosse stata emessa contra preceptum domini pape; ignorando, cio�, l'impedimento per chiunque dal deferire all'abate il sacramentum nelle cause del monastero sancito dalla massima autorit� ecclesiastica (e va anche ricordato che, con un decreto del 1172 dicembre 7, Piacenza, i rettori di Lombardia avevano stabilito tale esenzione per i capi e i membri di tutte le comunit� cisterciensi: cf. MANARESI, Gli atti del Comune di Milano, doc. n. LXXXII, pp. 118-9): se il preceptum cui si riferisce il testimone corrisponde al doc. in questione, � chiaro che il terminus ante quem andr� fissato perlomeno all'altezza della data attribuita alla sentenza di Gibuino (1186 aprile 19), mantenendo inalterato l'altro estremo cronologico. Va sottolineato, tuttavia, che la deposizione testimoniale cui si � fatto riferimento desta gi� per altri aspetti (cf. nota di commento al n. 279) alcune perplessit�, tali da indurre a una valutazione di non totale affidabilit�; pertanto, nell'impossibilit� di sciogliere il nodo relativo alla circostanza specifica entro cui situare l'emissione del doc., si ritiene di non correggere la cronologia dilatata gi� proposta da Kehr.
Per un'eventuale ricostruzione del dettato si vedano, anzitutto, le litterae di identico tenore rilasciate dal medesimo pontefice al monastero di S. Maria di Chiaravalle in data 1185 o 1186 dicembre 13 (cf. KEHR, cit., p. 124, n. 9; edizione in PFGLUCK-HARTTUNG, Acta, III, p. 324, n. 366), ma anche i docc. omologhi (cui gi� si � fatto riferimento) destinati all'abate di Morimondo, all'inizio del loro pontificato, da Gregorio VIII (n. 285), Clemente III (n. 289) e Innocenzo III (n. 341), su questo esplicitamente ricalcati.
Edizione a cura di
Michele Ansani
Codifica a cura di
Gianmarco Cossandi